Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 173 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, notificato all’amministrazione e non opposto, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussistono i presupposti dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, e nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento. Al commissario non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso ex legge n. 89/2001, un decreto che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate. Il decreto veniva regolarmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione. Il titolo non era stato opposto ed era divenuto definitivo.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è quindi integrato.
Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale rileva che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme, l’assenza di azioni per il medesimo credito e la modalità di riscossione prescelta, come prescritto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Segue la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese successive all’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, da liquidarsi in favore del difensore antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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