Ottemperanza al decreto Pinto: obbligo di pagamento e commissario ad acta (TAR Puglia n. 169 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che decide sull’equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, e maturato il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina il pagamento delle somme dovute, fissa il termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 480/2018 emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso del ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto, notificato all’Avvocatura dello Stato e poi al Ministero, non era stato opposto ed era divenuto definitivo. Notificato con formula esecutiva, era rimasto inadempiuto.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non opposto. Il presupposto processuale dell’ottemperanza è dunque integrato.

Il Tribunale accerta poi il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che la ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e all’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Nel merito il ricorso è pertanto fondato: va sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento. Nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Non è dovuto alcun compenso specifico al commissario, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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