Rimozione della pedana su suolo pubblico e soccorso istruttorio procedimentale (TAR Sicilia n. 1713 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di una pedana amovibile collocata su suolo pubblico, adottato per la mancanza della certificazione di sicurezza del manufatto e del titolo autorizzatorio separato previsto dal regolamento comunale, costituisce esercizio di un potere vincolato di repressione dell’occupazione abusiva. In quanto tale, l’atto non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento né dalla possibilità di presentare osservazioni, e non richiede una motivazione ulteriore rispetto al ripristino della legittimità violata. Il soccorso istruttorio procedimentale non può sanare la carenza del titolo autorizzatorio separato, che deve preesistere all’allocazione della pedana. La pendenza di un distinto procedimento di modifica della concessione non incide sulla legittimità dell’ordine, che risponde a un diverso potere e a un diverso oggetto. L’atto plurimotivato si sorregge su ciascuna motivazione autonoma e sufficiente.
Il Fatto
Il Comune di Taormina rilasciava alla società ricorrente una concessione di occupazione di suolo pubblico per collocarvi tavoli e sedie su una pedana amovibile, condizionata al rispetto di una larghezza minima della carreggiata. Con nota del 3 luglio 2024 l’Area Lavori Pubblici rilevava la necessità di una autorizzazione separata per la pedana e avviava il procedimento di modifica della concessione. Nelle more, con ordinanza del 12 luglio 2024, il Comune ordinava l’inibizione e la rimozione della pedana per mancanza di certificazione sulla sicurezza e di autorizzazione separata.
La società impugnava l’ordinanza e la nota presupposta davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione del giusto procedimento, incompetenza dell’organo e illegittimità delle norme regolamentari, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno o l’indennizzo. Il Comune e i controinteressati resistevano, eccependo tra l’altro tardività, carenza di interesse e improcedibilità. Il Collegio respingeva l’istanza di riunione con i ricorsi connessi e, prescindendo dalle eccezioni di rito, rigettava il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. L’ordinanza è stata adottata dopo aver accertato la mancanza della certificazione di sicurezza e del titolo autorizzatorio separato richiesto dall’art. 33 del regolamento comunale n. 37/2021, poi trasfuso nell’art. 36 del regolamento n. 68/2023. L’atto si fonda sull’art. 34, comma 4, del regolamento n. 68/2023, che impone al Comune di ordinare la rimozione dei mezzi di occupazione abusiva: si tratta di un potere vincolato di ripristino della legittimità, che non richiede la comunicazione di avvio né le osservazioni degli interessati.
Irrilevante è che l’ordinanza sia stata adottata durante la pendenza del procedimento di modifica della concessione. Quel procedimento è di secondo grado, ha oggetto diverso e risponde a esigenze partecipative proprie, espressamente previste dalla disciplina regolamentare.
Quanto al soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, il Collegio richiama T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2739 del 2024: il rimedio presuppone che la carenza documentale riguardi un fatto o una qualità la cui preesistenza sia inequivocabile. Se la certificazione di sicurezza poteva, in astratto, essere integrata, la mancanza dell’autorizzazione separata non è invece sanabile, perché si tratta di un requisito che doveva preesistere all’allocazione della pedana. Nessun difetto motivazionale sussiste, dato che l’atto vincolato non richiede ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Non v’è contraddittorietà tra i due procedimenti, e il dedotto vizio di incompetenza è fuori fuoco: il procedimento di revoca e modifica è stato avviato dal medesimo organo che ha rilasciato la concessione, secondo il principio del contrarius actus, mentre l’ordinanza di rimozione appartiene a un diverso potere, incardinato dall’art. 34, comma 4, in capo al Comune e correttamente esercitato dall’Area competente.
Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza è un atto plurimotivato, sorretto da due ragioni autonome e ciascuna sufficiente: la mancanza di certificazione e la carenza dell’autorizzazione separata. Basta che una sola resista alle censure per escludere l’annullamento, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi. L’art. 36 configura la separata autorizzazione come titolo ulteriore e successivo rispetto alla concessione, subordinato a valutazioni di opportunità e necessità non sovrapponibili a quelle concessorie: non è quindi illogico il doppio binario procedimentale.
La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova degli elementi costitutivi ex art. 2043 cod. civ. e per assenza dell’antigiuridicità della condotta. Fuori fuoco è l’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che presuppone l’esercizio del potere di revoca, nella specie non attivato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese; esclusa la lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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