Esami forensi, voto numerico e sindacato sul merito tecnico (TAR Calabria n. 932 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove di un esame di abilitazione professionale esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa e contiene in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, in mancanza di una contraria disposizione. Il giudizio sulle prove è espressione di ampia discrezionalità tecnica e di apprezzamento con elevato grado di opinabilità, al quale il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa. Il sindacato resta ammesso solo in presenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità o travisamento fattuale. Non sussiste alcun onere della commissione di porre ulteriori domande al candidato, né la mancata richiesta di chiarimenti integra un avallo dell’esposizione del candidato. I verbali delle operazioni d’esame non devono trascrivere l’andamento del colloquio, essendo finalizzati a dar conto del giudizio espresso con il voto numerico finale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il verbale di adunanza della sessione 2022 degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui la sottocommissione aveva espresso giudizio negativo di non ammissione. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto a sostenere nuovamente la prova orale dinanzi a una commissione in composizione diversa e la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: mancanza di un verbale di correzione e impossibilità di evincere le modalità della valutazione, con contestazione dell’errata composizione della sottocommissione; difetto e illogicità della motivazione espressa con voto numerico, non accompagnato dalla preventiva fissazione dei criteri valutativi; difetto di istruttoria, per non aver la commissione posto alcuna domanda di chiarimento; mancata menzione, nel verbale, del punteggio attribuito da ciascun commissario. Con ordinanza istruttoria n. 1391 del 29 luglio 2022 il Tribunale aveva ordinato il deposito del provvedimento di nomina di un membro della sottocommissione; l’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 400/2022. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di nuovi apporti difensivi, conferma le valutazioni già svolte in sede cautelare. Sul piano documentale rileva che il verbale della sottocommissione comprende, per ciascun candidato, le valutazioni di ciascun commissario, e che la dedotta assenza del verbale di correzione non impedisce di ricostruire le modalità della valutazione.
Quanto alla composizione dell’organo, dalla documentazione versata in atti e dal verbale emerge che erano presenti due appartenenti alla categoria professionale degli avvocati: il Presidente e un commissario. La censura sulla composizione resta quindi smentita dagli atti.
Il nucleo argomentativo riguarda il sindacato sul giudizio valutativo. Il Tribunale ribadisce che il giudizio delle commissioni esaminatrici è espressione di discrezionalità tecnica con elevato grado di opinabilità. Il giudice amministrativo non può sostituire una valutazione nuova e alternativa, né assumono rilievo valutazioni differenti offerte dalla ricorrente, anche mediante consulenze esterne. Il sindacato è ammesso solo in presenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità o travisamento fattuale, nella specie non ravvisabili.
Il Collegio esclude poi che sussista un onere della commissione di rivolgere ulteriori domande al candidato, eventualmente finalizzate a chiedere chiarimenti. Tale scelta rientra nella discrezionalità dell’organo e non può leggersi come avallo dell’esposizione del candidato: l’assunto opposto appare apodittico. Quanto alla trasparenza, i verbali delle operazioni d’esame non devono trascrivere lo svolgimento del colloquio, perché la loro finalità è dar conto del giudizio finale (richiamato TAR Torino, n. 407/2022).
Sul voto numerico il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale: esso sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e contiene in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione del mancato svolgimento di ulteriori scritti difensivi in vista dell’udienza di merito.
Nota della Redazione
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