Direttore generale Musei non può avocare poteri dei musei con dirigenza generale (TAR Toscana n. 931 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di avocazione riconosciuto alla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura è circoscritto ai soli istituti e luoghi di cultura dotati di autonomia speciale costituenti uffici di livello dirigenziale non generale. Gli istituti elevati a uffici di livello dirigenziale generale non sono assoggettati a tale potere, con la conseguenza che l’atto di avocazione adottato dal Direttore generale Musei è illegittimo per incompetenza. Il riparto va ricostruito alla luce del regolamento di organizzazione applicabile ratione temporis, dovendosi escludere che il regime transitorio ripristini il potere di avocazione per gli uffici di nuova elevazione. La qualifica di ufficio dirigenziale generale si acquista con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, a nulla rilevando la mancata adozione dei decreti attuativi sulle dotazioni organiche.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva in A.T.I., in forza dei contratti di concessione nn. 1 e 4 del 13 febbraio 1998 e delle successive proroghe, i servizi aggiuntivi ex art. 117 D. Lgs. 42/2004, integrati con il servizio di biglietteria, per tredici siti museali fiorentini.

Con note del 2 luglio 2024 il Direttore generale Musei, in veste di direttore avocante, comunicava la cessazione del rapporto concessorio per la Galleria dell’Accademia e per i Musei del Bargello, con prosecuzione del servizio fino al 31 ottobre 2024 e richiesta dei dati sul personale. La società impugnava tali atti, insieme alle note del 26 luglio e del 28 agosto 2024, deducendo tra l’altro l’incompetenza del Direttore generale Musei. I ricorsi, riuniti, giungono alla decisione di merito dopo l’accoglimento delle domande cautelari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo il motivo di incompetenza, sul presupposto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015. Il potere di avocazione era disciplinato dall’art. 18 del D.P.C.M. 169/2019, che lo circoscriveva ai musei di cui all’art. 33, comma 3, lettera b), dello stesso decreto, ovvero agli uffici di livello dirigenziale non generale. In tale elenco figuravano inizialmente la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello.

Il quadro regolamentare è poi mutato. Il D.P.C.M. 167/2023 ha collocato entrambi i siti tra gli istituti di livello dirigenziale generale di cui all’art. 33, comma 3, lettera a), n. 5. Il D.P.C.M. 57/2024 ha confermato tale collocazione all’art. 24, comma 3, lettera a), n. 5 e ha disciplinato l’avocazione all’art. 15, comma 3, limitandola ai soli siti di cui alla lettera b), cioè agli uffici di livello dirigenziale non generale.

La questione decisiva riguarda il regime transitorio. L’art. 41, comma 1, D.P.C.M. 57/2024 abroga i precedenti regolamenti e richiama, fino all’adozione dei decreti attuativi ex art. 40, comma 2, solo talune disposizioni del D.P.C.M. 169/2019, tra le quali non figurano gli artt. 18 e 33. Ne consegue che nel periodo transitorio l’avocazione resta disciplinata dall’art. 15, comma 3, del nuovo regolamento, immediatamente applicabile.

Il Collegio respinge la lettura che vorrebbe sospendere gli effetti dell’elevazione a ufficio dirigenziale generale fino ai decreti attuativi. L’art. 41, comma 3, prevede che i nuovi uffici di livello dirigenziale generale si avvalgano dei preesistenti uffici non generali solo per evitare vuoti funzionali, senza perdere la qualifica acquisita. La formulazione conferma quindi l’immediata rilevanza del nuovo inquadramento.

Poiché i due siti rientrano tra gli uffici di dirigenza generale, i loro poteri di gestione non sono avocabili. Il Direttore generale Musei ha dunque esercitato un potere che non gli spettava e i provvedimenti sono annullati. Le ulteriori censure restano assorbite. I ricorsi, previa riunione, sono accolti, con compensazione delle spese in ragione della novità della normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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