Ricorso al buio inammissibile e autoresponsabilità nelle giustificazioni dell’offerta anomala (TAR Liguria n. 165 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto in abstracto avverso l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione è inammissibile per genericità dei motivi e difetto di interesse attuale, quando l’operatore abbia presentato tempestiva istanza di accesso non ancora riscontrata: il termine di impugnazione decorre dall’ostensione degli atti, sicché l’impugnazione”al buio” non è necessaria. Nella verifica dell’offerta anomala, la stazione appaltante può legittimamente richiedere l’analisi dei prezzi anche per un appalto a corpo, ove il ribasso sia rilevante, poiché tale documento scompone i costi elementari e consente il giudizio di congruità. L’omessa produzione di tale documentazione essenziale integra violazione del principio di autoresponsabilità e non è colmabile con il soccorso istruttorio o procedimentale, né con supplementi interlocutori, in specie negli appalti finanziati con fondi PNRR.
Il Fatto
Il Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha indetto una procedura aperta per lavori di adeguamento degli impianti presso il Palazzo di giustizia di Genova, nell’ambito del PNRR, con criterio del maggior ribasso e verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Alla gara hanno partecipato venticinque offerenti. Il Consorzio ricorrente si è collocato al primo posto con un ribasso del 43,74 per cento.
Il RUP ha richiesto a undici concorrenti le giustificazioni, specificando la documentazione necessaria, tra cui l’analisi dei prezzi delle categorie di lavorazioni omogenee. La Commissione tecnica ha ritenuto incompleta la documentazione del primo e del secondo classificato; il RUP ha quindi disposto l’esclusione di entrambi e proposto l’aggiudicazione alla terza graduata. Il Consorzio ha impugnato dapprima l’esclusione e l’aggiudicazione con ricorso e primi motivi aggiunti proposti prima dell’ostensione dei verbali, poi con secondi motivi aggiunti dopo averli visionati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12 del 2.7.2020, il Tribunale ribadisce che il termine di impugnazione degli atti di gara decorre dalla conoscenza del loro contenuto e che il ricorso al buio è inammissibile per genericità e difetto di interesse. Poiché il ricorrente aveva presentato tempestiva istanza di accesso, non riscontrata dalla stazione appaltante fino all’11.1.2024, il termine non era ancora decorso: il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, nella parte impugnatoria, sono pertanto inammissibili.
Nel merito, il Tribunale affronta il motivo sulla pretesa illegittimità della richiesta di analisi dei prezzi per un appalto a corpo. La doglianza è infondata: la rilevante misura del ribasso giustifica le richieste istruttorie. Il Collegio distingue l’elenco dei prezzi unitari, che ha valenza indicativa delle voci di costo, dall’analisi dei prezzi, che scompone il costo preventivato nelle sue componenti elementari e costituisce strumento idoneo alla valutazione di congruità anche negli appalti a corpo. Il ricorrente non ha prodotto alcun documento con tali caratteristiche, limitandosi a lettere d’intenti prive di valore vincolante e riferite a soggetti che non erano neppure fornitori.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata attivazione di un contraddittorio integrativo, il Collegio osserva che l’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 ha concentrato le interlocuzioni nella fase della richiesta e presentazione delle giustificazioni, nel termine perentorio di quindici giorni. Eventuali confronti ulteriori costituiscono eccezione e soggiacciono ai principi di autoresponsabilità, efficienza e par condicio. L’omessa trasmissione di una parte fondamentale dei documenti giustificativi non è colmabile con supplementi istruttori, che rimetterebbero in termini un concorrente rispetto agli altri.
Il Tribunale esclude inoltre il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 101, commi 1 e 2, non utilizzabile per supplire a carenze dell’offerta economica, e al soccorso procedimentale del comma 3, inutile dinanzi all’omissione di intere categorie di dati. La conclusione è il rigetto dei secondi motivi aggiunti, con compensazione delle spese verso le Amministrazioni e l’interveniente e condanna del ricorrente verso la controinteressata aggiudicataria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.