Sospensione del titolo per stazione radio base e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 2997 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dispone la sospensione dell’efficacia del titolo autorizzativo per l’installazione di una stazione radio base, ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, esaurisce i propri effetti alla scadenza del termine in esso indicato. Venuto meno ogni effetto lesivo per il ricorrente, il ricorso proposto avverso l’atto e il presupposto procedimento di annullamento d’ufficio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.. L’eventuale accordo procedimentale tra le parti, che preveda verifiche su un sito alternativo e la conclusione del nuovo procedimento autorizzatorio, non incide sulla sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto impugnato ha già cessato di produrre effetti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, per silenzio assenso, il titolo autorizzativo all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in un’area del territorio comunale. Il Comune, con provvedimento del 10 marzo 2023, ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo, ai sensi degli artt. 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, e ne ha disposto la sospensione dell’efficacia fino al 21 giugno 2023, ovvero fino alla conclusione del procedimento in autotutela se anteriore.
A fondamento dell’atto l’amministrazione ha richiamato il regolamento comunale in materia di insediamento delle stazioni radio base, lamentando la mancata osservanza delle previsioni sui siti preferenziali e sul parere dell’ASL, il superamento del 70% del valore di attenzione in alcuni punti di misura e la vicinanza di due istituti scolastici. La società ha impugnato il provvedimento e le richiamate previsioni regolamentari davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, il Comune non ha adottato l’annullamento d’ufficio e che la sospensione dell’efficacia del titolo ha esaurito i propri effetti per decorso del termine, fissato al 21 giugno 2023. È venuta meno, dunque, qualsiasi utilità della pronuncia giurisdizionale per la parte ricorrente.
Il TAR ha esaminato anche gli esiti dell’incontro tra le parti, rispetto ai quali la società aveva contestato la rappresentazione del Comune. Dal verbale versato in atti emerge che l’amministrazione si era impegnata a verificare la fattibilità tecnico-giuridica del sito alternativo proposto e, in caso di esito positivo, a concludere il procedimento autorizzatorio entro trenta giorni dalla presentazione del nuovo progetto. Il Collegio ha preso atto che tale procedimento non risulta concluso.
Tale circostanza non incide sulla decisione. Il thema decidendum riguarda la legittimità dell’atto impugnato e della sospensione in esso disposta; una volta scaduto il termine di efficacia dell’atto, l’interesse alla pronuncia è venuto definitivamente meno, indipendentemente dall’andamento del successivo procedimento autorizzatorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accordo procedimentale intervenuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.