Esclusione del docente non abilitato e insussistenza dell’affidamento sulla immissione in ruolo (TAR Calabria n. 1561 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione scolastica che dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, con cui è stata annullata l’ammissione con riserva di un candidato privo del titolo abilitante, agisce in attività vincolata e non è tenuta ad alcuna valutazione discrezionale in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile in capo al candidato che abbia partecipato alla procedura conoscendo la provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado favorevole, poi riformata in appello con efficacia ex tunc. L’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, opera solo per le procedure di tipo idoneativo e non per quelle concorsuali. Resta estranea alla giurisdizione amministrativa ogni questione sulle sorti del contratto di lavoro, devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, privo di abilitazione all’insegnamento, partecipa al concorso indetto per le classi di concorso delle scienze motorie. Escluso per carenza del requisito, impugna il bando nella parte in cui lo richiede e viene ammesso alle prove con riserva in forza di ordinanza cautelare del TAR Lazio. Supera le prove e sottoscrive il contratto individuale a tempo indeterminato.
La riserva è sciolta dalla sentenza del TAR Lazio che accoglie il ricorso; il Consiglio di Stato, in appello, la riforma e conferma la mancanza del titolo di accesso. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria avvia il procedimento di depennamento dalla graduatoria e, con decreto del 30 agosto 2023, esclude il ricorrente e revoca l’individuazione quale avente titolo alla stipula. Il docente impugna il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che le questioni relative alle sorti del contratto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Rileva poi che il ricorrente non ha depositato alcuna dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse in ordine all’applicabilità dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, che l’amministrazione riteneva decisivo. La parte ha la piena disponibilità dell’azione fino alla decisione e il giudice non può procedere d’ufficio: resta quindi la necessità di una pronuncia di merito.
Nel merito il ricorso è infondato. L’immissione in ruolo si fondava esclusivamente sul contenuto della sentenza del TAR Lazio; una volta riformata quella decisione con efficacia ex tunc, ogni presupposto è venuto meno e l’amministrazione non poteva esimersi dall’eseguire l’attività conseguente. La circostanza dirimente è oggettiva: la mancanza del titolo abilitante, requisito di accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del bando. L’esclusione è quindi mera esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005: la norma introduce una sanatoria destinata alle procedure idoneative, non a quelle selettive o concorsuali, connotate dalla relatività dei giudizi della commissione. Richiama sul punto TAR Lazio, Sez. I, n. 2533 del 2021 e TAR Abruzzo, Aq, n. 130 del 2021. La vicenda riguarda lavoro alle dipendenze dello Stato, dove la professionalità è garantita attraverso percorsi istituiti dalla stessa amministrazione, in coerenza con l’art. 97 Cost.
Nessuna tutela dell’affidamento è prospettabile: il ricorrente era consapevole della provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado, in pendenza di appello. Irrilevante è il diverso comportamento di altre amministrazioni scolastiche, riferito ad altre Regioni e non alla Calabria. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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