Indennizzo negato per capi bufalini infetti in caso di violazione biosicurezza (TAR Campania n. 3532 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che esclude l’indennizzo dei capi bufalini infetti inviati al macello, quando l’allevatore non si sia adeguato alle prescrizioni in materia di biosicurezza, è coerente con il quadro normativo nazionale e con il carattere premiale degli indennizi in materia di eradicazione delle malattie infettive. Gli artt. 26 d.m. n. 651/1994 e 21 d.m. n. 592/1995, applicabili ratione temporis, impongono all’allevatore di collaborare all’esecuzione delle misure e sanzionano con il diniego di contribuzioni chi non sottopone gli animali alle operazioni di eradicazione. Il principio è ribadito dall’art. 13, comma 10, d.lg. n. 136/2022 e dall’art. 2, comma 5, d.m. 21 giugno 2024. Il termine assegnato per l’adeguamento, qualora interamente spirato prima dell’emergenza pandemica e non prorogato, rende infondate le censure sulla sua esiguità.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un allevamento bufalino, chiedeva all’A.S.L. di Caserta la corresponsione degli indennizzi previsti per l’abbattimento dei capi risultati infetti. L’amministrazione negava la prestazione rilevando che l’allevatore era rimasto inadempiente rispetto alle disposizioni sulla biosicurezza degli allevamenti, con conseguente applicazione della previsione del punto C.5.1.1 della delibera regionale di approvazione del piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo che l’unica condizione cui la normativa subordina l’indennizzo è l’abbattimento dei capi infetti entro i termini e che nessuna norma consente di negarlo per il mancato adeguamento alle prescrizioni di biosicurezza. In via subordinata lamentava l’esiguità del termine assegnato e l’impossibilità di eseguire l’adeguamento per effetto dell’emergenza pandemica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure di illegittimità della previsione regionale, richiamando l’orientamento della sezione compendiato nella sentenza n. 3505 del 17 giugno 2023, secondo cui la disposizione che esclude l’indennizzo dei capi infetti in caso di mancato rispetto delle norme di biosicurezza è coerente con il quadro normativo nazionale. Il riferimento è agli artt. 26 d.m. n. 651/1994 e 21 d.m. n. 592/1995, abrogati ma applicabili ratione temporis, che impongono all’allevatore di collaborare all’esecuzione delle misure di eradicazione e prevedono il diniego di contribuzioni per chi non sottopone gli animali alle operazioni.

Il Tribunale osserva che la normazione vigente esprime i medesimi principi: l’art. 13, comma 10, d.lg. n. 136/2022 fa obbligo agli operatori di rispettare le prescrizioni dei programmi di eradicazione e di fornire collaborazione all’autorità, rendendo la negazione degli indennizzi coerente con il carattere premiale della prestazione; l’art. 2, comma 5, d.m. 21 giugno 2024 nega espressamente gli indennizzi a chi non rispetta le disposizioni in materia di biosicurezza.

Quanto alle censure sull’esiguità del termine e sull’impossibilità di adempiere, il Collegio rileva che il termine era interamente spirato prima dell’insorgere dell’emergenza pandemica e che l’istanza di proroga, motivata da un generico riferimento a ragioni personali, non è mai stata accolta. Il ricorrente non ha chiarito se e quando abbia eseguito l’adeguamento, né ha documentato un tempestivo inizio delle attività rimasto privo di successo per causa a lui non imputabile.

La posizione del ricorrente non risulta quindi meritevole di tutela e il ricorso è respinto, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *