Contributo AGCOM servizi media senza stretta corrispondenza comunicazioni elettroniche (TAR Lazio n. 7658 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di “stretta corrispondenza” tra oneri contributivi e costi di regolazione, previsto dall’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE e trasfuso nell’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003, opera esclusivamente nel settore delle comunicazioni elettroniche e non è estensibile al settore dei servizi media. L’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, individuando la platea dei contribuenti nei soggetti che operano nel mercato di competenza dell’Autorità, soddisfa la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., essendo sufficiente che la fonte primaria fissi i criteri direttivi e gli elementi essenziali della prestazione. La determinazione del fabbisogno finanziario basata sui Full Time Equivalent e la ripartizione proporzionale degli oneri congiunti è immune da vizi di illogicità e difetto di istruttoria, mentre l’utilizzo solo parziale dell’avanzo di amministrazione non è illegittimo, costituendo tale risultato una mera guida e non un parametro vincolante.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi pubblicitari, ha impugnato la delibera AGCOM n. 410/22/CONS e gli atti connessi, con cui l’Autorità ha determinato misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2023. Con due complessi motivi, ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra oneri imposti e costi sostenuti, il difetto di attribuzione e la violazione della riserva di legge, contestando la mancata individuazione puntuale dei soggetti obbligati, l’arbitrarietà del calcolo del fabbisogno e l’incremento dell’aliquota al massimo del 2 per mille nonostante l’esistenza di un avanzo di amministrazione consistente. Ha altresì prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dato continuità all’orientamento già espresso dallo stesso Tribunale sui medesimi atti, ritenendo manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità. In tema di riserva relativa ex art. 23 Cost., la giurisprudenza costituzionale richiede che il legislatore determini criteri direttivi e linee generali, potendo demandare a fonti secondarie i profili attuativi. L’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 indica con sufficiente precisione il criterio della sottoposizione alla regolazione o vigilanza dell’Autorità, sicché la platea dei contribuenti risulta delimitata dalla norma primaria senza esiti arbitrari.
Quanto al principio di stretta corrispondenza, il Collegio ha escluso che le pronunce della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato richiamate dalla ricorrente possano trovare applicazione al di fuori del settore delle comunicazioni elettroniche. Tale principio trae origine dalla Direttiva 2002/20/CE ed è stato trasfuso nell’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 per la sola disciplina delle autorizzazioni generali, sicché non può essere esteso al comparto dei servizi media, connotato da una disciplina legale diversa.
Sulla quantificazione del fabbisogno, la delibera risulta assistita da un’ampia esplicazione dei criteri di calcolo e sottoposta al vaglio tecnico-contabile della Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio, che ne hanno confermato l’esecutività. Tale controllo limita il sindacato del giudice amministrativo alle sole macroscopiche incongruenze, non riscontrabili nel caso di specie. La relazione tecnico-finanziaria ha utilizzato la metodologia dei Full Time Equivalent come unità sintetica di misura del carico di lavoro delle macro-funzioni istituzionali, con ripartizione proporzionale degli oneri congiunti tra i settori regolati.
La scelta di utilizzare solo parzialmente l’avanzo di amministrazione non è illegittima: il risultato di amministrazione costituisce una mera guida per la determinazione del contributo e non un parametro vincolante, essendo coerente con i principi di sana gestione finanziaria una gradualità nelle rettifiche su più esercizi. Alla luce di tali considerazioni, la censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, non emergendo alcuna arbitraria ricomprensione di attività estranee al settore. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.