Ricorso inammissibile senza impugnazione della delibera regionale di esclusione dalla VIA (TAR Toscana n. 199 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati si desume non dalla sola epigrafe, ma dalla effettiva volontà del ricorrente, ricavabile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure. Tuttavia i provvedimenti devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e ad essi vanno direttamente collegate le specifiche doglianze, perché solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa. La formula di stile che estende l’impugnazione a tutti gli atti connessi e presupposti non è sufficiente a ricomprendere atti non nominati e non individuabili nel testo del ricorso, neppure tramite l’esame delle censure. Il decreto regionale che conclude la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è atto autonomamente e immediatamente impugnabile dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, impugnando per invalidità derivata il provvedimento commissariale di approvazione del progetto, ometta di gravare il presupposto decreto regionale di esclusione dalla VIA.
Il Fatto
Il ricorrente, insieme ad altri proprietari interessati da procedure espropriative connesse alla realizzazione di un’opera ferroviaria, ha impugnato l’ordinanza commissariale n. 9 del 21 dicembre 2022, recante approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità del raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo. L’incarico al Commissario straordinario trova fondamento nell’art. 4, comma 1, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32. L’approvazione del progetto ha determinato il perfezionamento dell’intesa Stato-Regione, la variante degli strumenti urbanistici, l’assoggettamento delle aree a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto e la sostituzione di pareri, nulla osta e autorizzazioni.
Prima dell’approvazione, il progetto era stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 48 della L.R. Toscana 10/2010. La Regione Toscana, con decreto n. 17572 dell’11 ottobre 2021, aveva disposto la non assoggettabilità alla VIA, subordinandola al rispetto di prescrizioni. I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, per violazione delle medesime norme, lamentando l’omessa considerazione degli effetti cumulativi del progetto di raddoppio con quello di elettrificazione, artificiosamente separati al fine di evitare la VIA. La società proponente e il Ministero si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del decreto regionale n. 17572 dell’11 ottobre 2021. Tale atto, conclusivo di un’autonoma procedura di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi nel più ampio procedimento di realizzazione dell’opera, costituiva un provvedimento autonomamente e immediatamente impugnabile dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, come i ricorrenti assumono di essere.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’individuazione degli atti impugnati va operata con riferimento non alla sola epigrafe, ma alla effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3861 del 2023; Sez. V, n. 4459 del 2023; Sez. VII, n. 11282 del 2023). Formano quindi oggetto di impugnativa gli atti che, pur non espressamente indicati, costituiscono senz’altro oggetto delle doglianze.
Nondimeno i provvedimenti devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e ad essi vanno collegate le specifiche censure: solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa. La mancata impugnazione di un atto rilevante non può essere surrogata dalla formula di stile che estende il gravame a tutti gli atti connessi e presupposti, né la mera citazione dell’atto nel corpo del ricorso è sufficiente a radicarne l’impugnazione.
Nel caso concreto, epigrafe e conclusioni del ricorso chiedono l’annullamento della sola ordinanza commissariale. La parte in fatto manifesta l’intenzione di impugnare per connessione anche le deliberazioni regionali, ma nella parte in diritto l’unico motivo è rivolto unicamente avverso la delibera commissariale, ritenuta illegittima non per vizi propri, bensì per aver recepito acriticamente l’operato della Regione. Si tratta dunque di invalidità derivata riferibile a una fase procedimentale precedente e distinta.
Il petitum ricomprende quindi solo l’ordinanza commissariale, impugnata per vizi derivati, e non anche i provvedimenti regionali effettivamente e autonomamente lesivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori in favore della società proponente, seguono la soccombenza, mentre sono compensate con il Ministero costituitosi solo formalmente.
Nota della Redazione
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