Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 612 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente con contratto a tempo determinato, cui il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro abbia accertato con sentenza passata in giudicato il diritto al beneficio economico della carta elettronica di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, può conseguire l’attuazione del giudicato davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio competente, con facoltà di delega. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015. Il titolo condannava il Ministero a erogare la prestazione, pari a un buono elettronico complessivo di euro 2.500,00, oltre alle spese processuali.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Non essendo intervenuto l’adempimento nel termine di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Ha ritenuto rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., nonché il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come attestato dalla documentazione prodotta.
Il titolo esecutivo è stato individuato nella sentenza passata in giudicato, la cui attestazione è in atti. Il Tribunale ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario per quanto riguarda il caso deciso.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in caso di perdurante inerzia entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.
Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inerzia, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Quanto alla penale, la ricorrente vi ha espressamente rinunciato e su di essa il Tribunale non ha provveduto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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