Pratiche commerciali scorrette del comparatore: sufficienza del pericolo e ranking non neutrale (Cons. Stato n. 5619 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di mero pericolo: ai fini della loro configurabilità è sufficiente l’astratta idoneità della carenza informativa a influenzare la scelta del consumatore, senza necessità di provare un danno o un’alterazione effettivamente verificatisi, e senza che assuma rilievo l’esiguo numero di reclami. L’obbligo di estrema chiarezza verso il consumatore medio va assolto sin dal primo contatto: informazioni aggiuntive collocate solo in nota a fondo pagina non possono sanare l’ingannevolezza del messaggio principale, perché la completezza del messaggio si valuta nel contesto comunicativo in cui viene diffuso. La liceità della condotta del gestore di un sito comparatore si apprezza alla luce della diligenza professionale esigibile nel settore, particolarmente elevata nei mercati caratterizzati da marcata asimmetria informativa. Il vaglio dell’AGCM sugli impegni è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, e la disparità di trattamento rileva solo a fronte di identità o totale assimilabilità delle fattispecie poste a raffronto.

Il Fatto

Una società che gestisce un portale di comparazione di offerte di energia elettrica e gas impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato la scorrettezza di tre condotte, vietandone la continuazione e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria. L’Autorità contestava la diffusione di claim sui risparmi senza indicazione dei parametri di calcolo, la presentazione di un ranking privo di chiarezza su criteri e modalità, e l’omessa specificazione del ruolo di intermediario svolto dalla società a favore dei propri partner commerciali. Il TAR rigettava il ricorso. La società proponeva appello, censurando il giudizio di decettività, il rigetto degli impegni e la quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal quadro consolidato in materia: la pratica è scorretta, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del consumo, se contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ribadisce che la norma mira a salvaguardare la libertà di autodeterminazione del destinatario del messaggio promozionale fin dal primo contatto.

Sul primo motivo, il Consiglio respinge la tesi secondo cui la congiuntura energetica 2022-2024 non avrebbe potuto innalzare il livello di diligenza esigibile. Proprio i rincari e il passaggio al mercato libero imponevano agli operatori un onere informativo rafforzato. Quanto alla condotta sui claim, la circostanza che la condotta abbia interessato pochi consumatori è irrilevante: le pratiche scorrette sono illeciti di pericolo, per cui basta l’astratta ripetibilità della condotta. Il carattere ingannevole va valutato ex ante, indipendentemente dall’esito concretamente lesivo.

Sulla nota metodologica, i giudici osservano che l’obbligo di estrema chiarezza deve essere assolto sin dal primo contatto: una volta prodotto “l’aggancio”, il consumatore è in posizione di debolezza. Le informazioni rese solo in fondo alla pagina non possono sanare il messaggio principale. Rileva inoltre che i claim non specificavano periodo di riferimento né modalità di calcolo, e che il risparmio indicato restava identico a prescindere dal fornitore selezionato.

Sul ranking, il Collegio conferma la decettività: la comparazione avveniva solo sul sottoinsieme delle offerte dei partner, con i quali la società intratteneva rapporti di intermediazione da cui traeva ricavi, senza che ciò fosse reso noto. Quanto al consumatore medio, il Consiglio richiama la nozione di divario digitale di secondo e terzo livello: saper accedere a Internet non equivale a comprenderne i meccanismi, e in rete i consumatori possono incontrare più insidie che nel mondo reale.

Quanto agli impegni, l’art. 27, comma 7, del Codice del consumo riserva all’Autorità ampia discrezionalità; la valutazione di manifesta scorrettezza e gravità va condotta ex ante. La disparità di trattamento rispetto ad altri comparatori non è ravvisabile, difettando la totale identità delle fattispecie. Infine, la sanzione è congrua: l’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, valorizzando dimensione economica, asimmetria informativa e diffusione nazionale della pratica. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *