Rinuncia all’interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 151 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. A fronte di tale dichiarazione, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Resta fermo l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese, che segue l’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la nota con cui l’azienda sanitaria aveva disposto la risoluzione del contratto per la fornitura di un farmaco a base del principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 10, 15 e 20 mg, stipulato nel 2023. La risoluzione conseguiva all’adesione dell’azienda sanitaria al lotto di una procedura negoziata indetta da altro ente, aggiudicata nel 2024.

La ricorrente deduceva che quei dosaggi erano coperti da un brevetto d’uso europeo con scadenza successiva, con conseguente illegittimità della risoluzione e lesione dei diritti di esclusiva; in via subordinata impugnava la clausola del capitolato speciale che consentiva la risoluzione. Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto al risarcimento del danno. Si costituivano la controinteressata e l’azienda sanitaria, chiedendo la reiezione del ricorso. Con memoria depositata il 22 aprile 2025 la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore della ricorrente circa l’assenza di interesse alla decisione. Richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Nel caso di specie l’amministrazione resistente e la controinteressata nulla avevano rilevato in merito alla dichiarazione, essendosi limitate a ribadire l’infondatezza delle argomentazioni del ricorso. Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Sulle spese, il Collegio accerta la soccombenza virtuale osservando che il giudizio si inserisce in un più ampio novero di contenziosi analoghi, definiti presso diversi uffici giudiziari con la reiezione delle pretese della ricorrente. Con riferimento al medesimo principio attivo rivaroxaban, la giurisprudenza ha chiarito che in prospettiva pubblicistica rileva esclusivamente l’esistenza di un diritto di esclusiva sul principio attivo: una volta scaduto il brevetto sul prodotto e commercializzati i generici, le stazioni appaltanti devono richiedere nuove offerte, non potendo invocarsi il brevetto d’uso. Richiama sul punto TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 871 del 25.11.2024 e TAR Toscana, Firenze, n. 1329 del 21.11.2024, nonché, in sede di appello, Cons. Stato, Sez. III, n. 3854 del 06.05.2025 e n. 3855 del 06.05.2025.

Il Collegio ritiene di porsi in continuità con tali coordinate ermeneutiche, non emergendo elementi per discostarsene, e ravvisa la soccombenza virtuale della ricorrente sia in relazione alla risoluzione con indizione di nuova procedura, sia in relazione alla impugnata clausola del capitolato speciale. Le spese sono poste a carico della ricorrente e liquidate in dispositivo in favore dell’azienda sanitaria e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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