Conteggio anticipi alle strutture accreditate spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1467 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conguaglio delle somme erogate a titolo di indennità di funzione alle strutture sanitarie private accreditate, ai sensi dell’art. 5, comma 15, della L.R. Sicilia n. 9/2020, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Esse presentano, infatti, contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione sanitaria e struttura accreditata, secondo il binomio obbligo-pretesa. Non assume rilievo alcun potere autoritativo dell’azienda sanitaria, con la conseguenza che la controversia esula dalla cognizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. L’esistenza di una procedura amministrativa non vale, di per sé, a connotare l’attività come autoritativa.
Il Fatto
Numerose strutture sanitarie specialistiche private accreditate impugnavano davanti al TAR Sicilia le note con cui l’ASP di Messina aveva avviato e definito il recupero delle differenze erogate a titolo di indennità di funzione per l’anno 2020, unitamente alle presupposte indicazioni assessoriali. Le ricorrenti contestavano profili procedimentali, quantificazione degli importi, difetto dei presupposti della compensazione e lesione del legittimo affidamento.
Proponevano un ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, impugnando gli atti sopravvenuti nel corso del procedimento di recupero. Si costituivano l’ASP, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e l’Assessorato regionale della salute, chiedendo l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di rinvio della trattazione, avanzata per l’asserita pendenza di trattative. La domanda è respinta: l’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali, e l’esistenza delle trattative è stata affermata in modo generico, senza allegazioni né documentazione.
Nel merito, il TAR richiama il testo dell’art. 5, comma 15, della L.R. n. 9/2020, che qualifica l’importo erogato alle strutture accreditate come acconto sul budget, soggetto a conguaglio di fine anno con le prestazioni effettivamente rese.
Su questa base il Collegio ritiene che la controversia abbia a oggetto la sola esattezza del conguaglio operato dall’ASP. Il rapporto si atteggia quindi come interno e paritetico, schematizzabile nel binomio obbligo-pretesa, senza alcun potere autoritativo dell’azienda sanitaria. Viene richiamata la giurisprudenza secondo cui i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, pur dopo il passaggio dall’accreditamento al convenzionamento, conservano natura concessoria, ma le controversie sui corrispettivi restano devolute al giudice ordinario (in tal senso il precedente Cass. Sez. Un. n. 10149 del 2012, richiamato da TAR Sicilia, Sez. I, n. 50 del 2025).
Il TAR respinge l’argomento delle ricorrenti secondo cui la dedotta violazione di regole procedimentali radicherebbe la giurisdizione amministrativa. L’attività non autoritativa delle pubbliche amministrazioni si svolge anch’essa secondo procedure: la loro esistenza non è espressione di autoritatività.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Il Collegio precisa che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La pronuncia assorbe ogni altra questione, compresa quella, pure segnalata alle parti, dell’inammissibilità dei ricorsi in quanto collettivi e cumulativi. Le spese sono compensate in ragione della natura emergenziale della disciplina applicata.
Nota della Redazione
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