Esclusione per omessa indicazione costi manodopera e mancata aggiudicazione (TAR Lazio n. 662 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza nell’offerta economica, salvo le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale. L’omessa indicazione di tale voce determina un’esclusione di carattere vincolato, che non è neutralizzata dall’attivazione del soccorso istruttorio né ingenera un affidamento tutelabile in capo al concorrente. Qualora l’esclusione colpisca tutte le offerte presentate, la stazione appaltante può legittimamente non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, purché la facoltà sia prevista nella lettera d’invito e sia esercitata entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni. Il provvedimento di non aggiudicazione ha autonoma motivazione e非 costituisce mera conferma dell’esclusione del singolo concorrente.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale partecipava alla procedura indetta dal Comune di Formia per l’affidamento del servizio straordinario di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali, per il biennio 2024/2025. La gara, ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, prevedeva l’assegnazione all’offerta con il maggior agio per l’Ente, sull’importo complessivo stimato di euro 50.000,00.

All’apertura delle offerte del 19 settembre 2024 il ricorrente risultava aggiudicatario con un rialzo del 52%. La stazione appaltante rilevava però che entrambe le concorrenti avevano omesso di indicare i costi della manodopera e attivava il soccorso istruttorio. Non ritenendo esaustive le integrazioni, con determina n. 1812 del 16 ottobre 2024 il Comune escludeva entrambe le offerte e non procedeva all’affidamento. Il concorrente impugnava la determina deducendo l’affidamento ingenerato dalla richiesta di integrazione e il difetto di motivazione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale supera l’eccezione di inammissibilità e affronta il merito, respingendo il ricorso. Il nucleo della decisione è che il provvedimento impugnato non si esaurisce nella esclusione del singolo concorrente, ma esprime la determinazione della stazione appaltante di non procedere più all’affidamento del servizio, dopo aver accertato l’inidoneità di tutte le offerte.

La questione giuridica attiene alla portata dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, che prescrive l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione. Poiché entrambe le ditte avevano omesso tale indicazione, come accertato nel verbale della commissione del 19 settembre 2024, la stazione appaltante ha legittimamente escluso le offerte sulla base di una decisione di carattere vincolato.

Il Collegio chiarisce che l’attivazione del soccorso istruttorio e la richiesta di integrazioni non valgono a sanare l’omissione né a fondare un affidamento tutelabile: la doverosità dell’esclusione prevale sulle aspettative del concorrente e sulle deduzioni di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Quanto alla non aggiudicazione, il Tribunale applica l’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La facoltà era prevista espressamente all’art. 15 della lettera d’invito ed è stata esercitata entro il termine di trenta giorni dalla valutazione delle offerte, tra il verbale del 19 settembre e la determina del 16 ottobre 2024.

Il ricorso è quindi respinto nel merito, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.500, oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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