Ecocentro comunale, localizzazione e divieto di integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato n. 3614 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di localizzazione di un ecocentro costituisce atto di organizzazione del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani e rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267 del 2000, non della Giunta. Il difetto di motivazione della delibera consiliare di localizzazione non può essere sanato da una successiva relazione istruttoria adottata dalla Giunta in una diversa fase procedimentale, in forza del generale divieto di integrazione postuma della motivazione. L’intervenuta adozione, in via autonoma e non meramente esecutiva, di nuovi atti di localizzazione rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello avverso gli atti medio tempore sostituiti.

Il Fatto

Il Consorzio Baja Sardinia impugnava davanti al TAR Sardegna la delibera di Giunta comunale con cui si era provveduto alla nuova localizzazione del centro di raccolta rifiuti su area comunale, già adibita a centro provvisorio con i poteri emergenziali di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006. Il primo giudice respingeva il motivo sulla qualificazione dell’impianto e accoglieva invece la censura di incompetenza della Giunta, ritenendo la scelta riservata al Consiglio comunale.

In esecuzione della sentenza, il Comune adottava la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 2023, nuovamente impugnata dal Consorzio dinanzi al TAR, che l’annullava per difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune proponeva due distinti appelli avverso le due sentenze; il Consorzio eccepiva l’improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza di interesse, riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i due appelli per la stretta connessione oggettiva e soggettiva, riguardando la medesima vicenda tra le stesse parti. Il primo appello è dichiarato improcedibile: gli atti originariamente impugnati sono stati integralmente sostituiti da nuovi atti adottati nell’esercizio di una rinnovata e autonoma valutazione dell’interesse pubblico, e non in mera esecuzione della sentenza.

Quanto al secondo appello, il Consiglio di Stato conferma il difetto di motivazione della delibera consiliare di ottobre 2023. Lo stesso Comune ammette che tale delibera sarebbe stata “sanata” dalla successiva relazione tecnica allegata al progetto di fattibilità tecnica ed economica, riconoscendo così il vizio motivazionale.

La Corte esclude che la sanatoria possa operare nei termini prospettati dall’amministrazione, richiamando il generale divieto di integrazione postuma della motivazione, secondo il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, n. 3632 del 2025. La relazione istruttoria è inidonea sotto duplice profilo: interviene nella successiva fase di approvazione del progetto e non nella sede propria della localizzazione; è inoltre approvata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale, organo pacificamente competente.

Non è in contestazione tra le parti la competenza consiliare ad adottare gli atti di localizzazione; è contestata solo la possibilità che la motivazione consiliare si rinvenga in un atto di diverso organo e in diversa fase. Le censure riproposte dal Consorzio sui motivi assorbiti sono dichiarate assorbite, trattandosi di questioni riproduttive di temi già decisi in senso favorevole al Consorzio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *