Emersione 2020 e mancata assunzione nei flussi precedenti: il diniego è legittimo (TAR Lazio n. 12571 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, costituisce legittima causa di rigetto dell’istanza la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo che sia dimostrata una causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro. Detta causa ostativa opera anche con riferimento a procedure di ingresso o di emersione pregresse, come quelle relative ai flussi 2010, a nulla rilevando che la domanda di emersione concerna un lavoratore diverso da quello non assunto. Il provvedimento di diniego che si fondi sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro e che dia conto dell’esame delle controdeduzioni presentate dagli istanti è assistito da adeguata istruttoria e motivazione.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava una domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 per lo svolgimento di attività di assistenza alla persona e lavoro domestico. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura rigettava l’istanza, richiamando il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’amministrazione evidenziava che il richiedente, nei flussi 2010, aveva già ottenuto l’esito positivo per un contratto di lavoro domestico, ma non aveva poi avviato la procedura di assunzione del lavoratore indicato. Inoltre, il reddito dichiarato dal datore di lavoro non era ritenuto sufficiente a sostenere l’instaurazione di due rapporti di lavoro, considerata l’esistenza di una ulteriore domanda per un collaboratore familiare. Il diniego veniva impugnato dal lavoratore, il quale deduceva la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 103, commi 9 e 15, del d.l. n. 34/2020, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge innanzitutto la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la Prefettura aveva messo gli interessati nella condizione di interloquire, formulando osservazioni e controdeduzioni, poi esaminate e ritenute non idonee a superare i motivi ostativi. In particolare, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata assunzione del lavoratore richiesto con la procedura dei flussi 2010.
La sentenza ritiene, inoltre, che l’istruttoria svolta sia stata adeguata, in quanto la Prefettura ha proceduto in ossequio all’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020, acquisendo il parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro. La richiesta di integrazione documentale, finalizzata a superare i motivi ostativi, era rimasta, tuttavia, priva di riscontro sostanziale, essendosi il difensore limitato a richiami di principio a casi giurisprudenziali analoghi.
Il Collegio applica la regola di cui all’art. 103, comma 9, del d.l. n. 34/2020, che qualifica come causa di rigetto la mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore. Tale causa ostativa opera anche quando la mancata assunzione si riferisca a procedure pregresse, come quelle relative ai flussi 2010, e riguardi un lavoratore diverso da quello per il quale è richiesta l’emersione. La norma mira, infatti, a impedire la creazione di rapporti di lavoro fittizi e ad escludere dalle sanatorie i datori di lavoro che non hanno completato le precedenti procedure.
La pronuncia, pertanto, ritiene il provvedimento impugnato legittimo sia sotto il profilo procedurale che contenutistico, in quanto il diniego risulta motivato con il richiamo dei presupposti di fatto e delle disposizioni normative applicate. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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