Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2684 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione scolastica l’integrale esecuzione della pronuncia, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e opera fino all’integrale pagamento, ma non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario. La possibilità di fruire del rimedio sostitutivo rende iniqua l’ulteriore operatività della penalità oltre quel termine.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 265 del 14/3/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.500 € mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice il 28/7/2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. L’amministrazione si è costituita senza dedurre l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e richiama i precedenti della Sezione (22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410), oltre all’analoga sentenza 23/10/2025 n. 2315. La pronuncia azionata contiene una condanna pecuniaria ed è passata in giudicato. Sono state rispettate le formalità e i termini di notifica, con decorso del termine dilatorio. L’amministrazione, costituendosi, non ha allegato l’integrale adempimento né fatti modificativi o estintivi.

Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, rilasciando la Carta del docente e accreditando l’importo ivi indicato, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. 724/94 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il termine è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario si attiva su istanza di parte, decorso inutilmente il termine, e provvede entro ulteriori sessanta giorni. Nel suo mandato rientra il pagamento dell’eventuale penalità maturata, con obbligo di relazione al Tribunale e di deposito degli atti tramite la procedura PAT.

Il Collegio accoglie anche la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della L. 208/2015. La penalità di mora si applica alle condanne di natura pecuniaria. Nel caso concreto non ricorre un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo. Oltre quel termine opera il rimedio sostitutivo, la cui maggiore incisività renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione del rimedio indiretto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 550 € per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, avendo riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari (richiamate le pronunce del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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