Lottizzazione abusiva: irrilevante la disponibilità alla demolizione e l’affidamento (Cons. Stato n. 6858 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, la natura oggettiva dell’illecito e la vincolatezza del provvedimento repressivo previsto dall’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 rendono irrilevante la disponibilità dei proprietari a rimuovere le opere contestate. Il bene giuridico tutelato risiede nella salvaguardia della potestà programmatoria dell’amministrazione e nella sostenibilità dell’espansione abitativa, non nel ripristino ad iniziativa del privato. Per costante giurisprudenza, la natura vincolata dell’atto esclude ogni rilevanza dell’affidamento e del tempo trascorso tra il compimento degli abusi e l’adozione del provvedimento. La sospensione dei lavori e l’indisponibilità dei suoli derivano dal sequestro operato ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. e non richiedono una preventiva ordinanza di demolizione.
Il Fatto
I proprietari di un terreno in Gaeta, destinato a zona alberghiera e assoggettato a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 134 d.lgs. n. 42/2004, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva vietato di disporre dei suoli in relazione a opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, qualificate come lottizzazione abusiva. La Guardia di finanza aveva accertato e sequestrato un immobile, in parte in muratura e in parte prefabbricato, edificato sull’area.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso. I proprietari proponevano appello, dolendosi del mancato espletamento dell’istruttoria, della mancata considerazione della loro disponibilità a demolire e del lungo lasso di tempo intercorso tra l’avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la riproposta istanza istruttoria di richiesta di chiarimenti al Comune, ritenendola non essenziale ai fini del decidere rispetto a quanto già emerge dagli atti di causa.
Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato condivide la statuizione del primo giudice: è irrilevante la disponibilità dei ricorrenti a rimuovere le opere, stante la natura oggettiva dell’illecito e la ratio dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001. Il bene giuridico tutelato è la potestà programmatoria dell’amministrazione e la connessa funzione di controllo sull’ordinata pianificazione urbanistica, sul corretto uso del territorio e sulla sostenibilità dell’espansione abitativa. L’effetto sanzionatorio è affidato ad altra sede, mentre il provvedimento repressivo persegue il ripristino dell’assetto territoriale.
Quanto al terzo motivo, non assume rilievo la circostanza che il Comune non avesse adottato, prima del sequestro, un’espressa ordinanza di demolizione. L’ordinanza impugnata contiene tutti gli elementi indicati dall’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001, essendo la sospensione dei lavori e l’indisponibilità dei suoli effetto del sequestro disposto ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce poi che la natura di atto vincolato del provvedimento repressivo esclude, per costante giurisprudenza, qualunque rilevanza dell’affidamento. Per conseguenza, il tempo trascorso tra il compimento degli abusi e l’adozione del provvedimento non può essere considerato rilevante in relazione a detta vincolatività.
L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 3000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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