Esclusione per documentazione non veritiera e onere di prova del falso obiettivo (Cons. Stato n. 8717 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La falsità della documentazione prodotta in sede di gara, rilevante ai fini dell’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere obiettiva e non opinabile, e va dimostrata dall’operatore che la deduce con elementi di prova concreti. La sola deduzione generica di contraffazione, priva di riscontri documentali, non integra il presupposto dell’esclusione. Parimenti non ricorre la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) quando manchi la prova di un’informazione falsa o fuorviante. Lo scambio di mail tra concorrenti e fornitori non costituisce prova decisiva nel giudizio amministrativo, né consente un sindacato ispettivo parallelo al procedimento di gara. La capacità di ottenere condizioni di prezzo più favorevoli rispetto ad altri operatori rientra nella normale dinamica concorrenziale.

Il Fatto

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione di un appalto per la sistemazione di una strada comunale, contestando la congruità dell’offerta della prima classificata. Il ribasso del 22,727% si fondava, tra l’altro, su uno sconto del 13% ottenuto da un fornitore di elementi prefabbricati. Ad avviso dell’appellante, quello sconto non sarebbe stato realmente praticato e i preventivi prodotti in sede di verifica di anomalia sarebbero stati alterati.

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 352/2024, rigetta il ricorso, escludendo la falsità dei preventivi e ritenendo non contestata in modo specifico la congruità dell’offerta. Propone appello la seconda classificata deducendo l’erroneità della decisione per mancato rilievo della documentazione non veritiera e per omessa considerazione dell’offerta in perdita ove lo sconto fosse disapplicato. Si costituiscono il Comune appaltante e l’aggiudicatario, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice. Lo sconto del 13% è stato sostanzialmente confermato dal fornitore con nota acquisita agli atti di gara, e agli atti del giudizio non risultano elementi di prova idonei a dimostrare l’obiettiva falsità delle dichiarazioni.

La censura di falso è formulata in modo generico. L’appellante richiama non precisate “evidenze documentali” e assume che i preventivi siano “materialmente falsi”, senza però individuare quali sarebbero i documenti originali oggetto di contraffazione. La fornitrice, inoltre, nel trasmettere copia dei preventivi privi dello sconto, non ne indica i destinatari in modo specifico: manca quindi la prova che quegli stessi preventivi siano stati inviati all’aggiudicatario. Non risulta alcun disconoscimento dello sconto e anzi i numerosi rapporti commerciali pregressi ne corroborano la verosimiglianza.

Manca così il presupposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, che restringe l’ambito applicativo alle ipotesi di falso obiettivo, senza margine di opinabilità. Per le stesse ragioni non si configura la violazione della lett. c-bis), difettando la prova di un’informazione falsa o fuorviante suscettibile di influenzare le decisioni di gara.

Quanto alla nota del fornitore del 28 dicembre 2023, richiamando la sentenza della Sezione n. 6258 del 2023, il Collegio ribadisce che gli scambi di mail tra concorrenti e fornitori non possono assumere rilievo, pena l’ammissione di un circuito parallelo al procedimento e di un sindacato ispettivo eccentrico rispetto agli organi deputati. La nota vale come mera segnalazione, non come prova decisiva. Infine, la capacità di spuntare prezzi più vantaggiosi rientra nella normale dinamica commerciale. Il secondo motivo, fondato sulla disapplicazione dello sconto, cade con il rigetto del primo. L’appello è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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