Interdittiva antimafia e indizi: autonomia dal giudizio penale assolutorio (Cons. Stato n. 8716 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura interdittiva antimafia, espressione del diritto amministrativo della prevenzione, non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma solo elementi sintomatico-presuntivi da cui desumere, secondo un giudizio prognostico induttivo, il pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa. Tali elementi vanno valutati in modo unitario e non parcellizzato, secondo la regola del “più probabile che non”, che impone comunque un’argomentazione metodologicamente rigorosa. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto al giudizio penale: l’avvenuta assoluzione non priva automaticamente di valenza sintomatica gli indizi, gravando sull’interessato l’onere di indicare i profili che ne determinano l’inattitudine a fondare la prognosi preventiva. I rapporti di parentela assumono rilievo indiziario quando si connotano per circostanze obiettive (convivenza, cointeressenza economica, coinvolgimento nei medesimi fatti), in una trama multidirezionale che accentua il rischio infiltrativo.

Il Fatto

Il Prefetto di Napoli ha emanato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di una società operante nel settore sanitario, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, ravvisando tentativi di infiltrazione mafiosa. Il quadro indiziario muoveva dal coinvolgimento di soggetti legati alla compagine societaria in un’ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nell’ambito di indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, oltre che da ulteriori elementi di contesto.

La società impugnava il provvedimento e gli atti conseguenti davanti al TAR Campania. I provvedimenti comunali, regionali e dell’ASL venivano dichiarati improcedibili per cessione del ramo d’azienda. Il TAR, nel merito, respingeva le censure avverso l’interdittiva e la nota ANAC. Da qui l’appello, con cui la società lamentava l’acritico allineamento del giudice di primo grado alla prognosi prefettizia e l’insufficienza degli indizi, in particolare parentali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura preventiva della misura: essa anticipa la soglia di tutela e non richiede accertamenti penalistici definitivi, potendo sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 2686 del 2022). Da ciò la Corte trae la conseguenza che non è presupposto di legittimità l’effettiva e attuale ingerenza criminale nella gestione societaria; ove lo si pretendesse, l’istituto perderebbe la sua essenza preventiva per assumere connotati sanzionatori.

Gli indizi tipizzati dalla giurisprudenza — provvedimenti penali sfavorevoli, sentenze assolutorie sintomatiche, rapporti di parentela con intensità qualificata, contatti e colleganze, anomalie nella struttura d’impresa — costituiscono meri spunti tassonomici, che acquistano consistenza solo se calati nella concretezza e avvinti da un nesso inferenziale coerente, secondo la regola del più probabile che non (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 4483 del 2017).

Quanto alla dedotta assoluzione dei congiunti, il Collegio rileva che essa non è specificata né prodotta e, comunque, è successiva al provvedimento, dovendo la legittimità valutarsi secondo il principio tempus regit actum (Cons. Stato, Sez. III, n. 3002 del 2024). Soprattutto, la Corte ribadisce l’autonomia della valutazione prefettizia rispetto al giudizio penale: l’insussistenza del fatto non equivale all’insussistenza dell’indizio, che conserva valenza sintomatica anche oltre la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Cons. Stato, Sez. III, n. 2801 del 2024).

Infine, i rapporti parentali e l’intreccio societario delineano una trama multidirezionale, in cui il pericolo infiltrativo è radicato in ciascun soggetto coinvolto, senza alcun argine interno all’impresa. Richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 1101 del 2024, la Corte conferma la rilevanza di circostanze obiettive quali la cointeressenza economica e il coinvolgimento nei medesimi fatti. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese per il Ministero dell’Interno e l’ANAC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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