Esclusione dalla gara per debiti della cedente richiede verifica del fatto costitutivo (C.G.A.R.S. n. 558 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione o affitto di ramo d’azienda, la responsabilità del cessionario o affittuario per i debiti contributivi del dante causa non opera in via automatica, ma è limitata ai fatti scaturiti dall’esecuzione dei rapporti aziendali in concreto trasferiti. La stazione appaltante, prima di disporre l’esclusione, deve accertare in sede procedimentale, nel contraddittorio con l’operatore, se il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva sia riconducibile ai contratti oggetto di cessione o di affitto. Il difetto di istruttoria e di motivazione integra un vizio sostanziale della funzione, non emendabile dal giudice mediante integrazione postuma, tanto più quando il potere esercitato non è vincolato. Il grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 perde attualità decorsi tre anni dalla commissione del fatto, per diretta applicazione dell’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE.

Il Fatto

La Prefettura di Caltanissetta indice una procedura aperta per l’affidamento della gestione del centro di permanenza per il rimpatrio. All’esito della graduatoria, dopo l’esclusione delle prime classificate, l’appalto viene aggiudicato; anche l’aggiudicataria viene poi esclusa perché, dalla verifica dei requisiti dichiarati, emerge un D.U.R.C. irregolare della cooperativa cedente e la mancata dichiarazione di vicende penali riguardanti esponenti della cedente e della stessa concorrente.

La società propone ricorso, rigettato dal TAR Sicilia con sentenza n. 848/2024. Propone appello deducendo l’estraneità rispetto al debito contributivo della cedente, riferito a rami d’azienda acquisiti in proprietà e in affitto, e l’insussistenza dei presupposti dell’esclusione per illecito professionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dei principi di sinteticità, formulata in modo generico e senza indicazione di concreti parametri. Passa quindi al primo motivo, relativo al D.U.R.C. irregolare della cedente.

Richiamando la regola dell’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e i precedenti in materia, il C.G.A.R.S. ribadisce che i requisiti devono permanere senza soluzione di continuità in tutte le fasi della procedura. L’adesione alla definizione agevolata non sana l’irregolarità, perché intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e persino dopo l’aggiudicazione, come richiede l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

Il punto centrale attiene all’imputabilità del debito. La Corte distingue la cessione d’azienda dall’avvalimento: solo quest’ultimo postula l’intersoggettività e giustifica la responsabilità dell’avvalente per le cause di esclusione dell’ausiliario. Nella cessione e nell’affitto di ramo d’azienda rileva il requisito temporale del fatto escludente: i fatti sopravvenuti del dante causa non rilevano, e la responsabilità del cessionario è limitata all’oggetto della cessione. Muovendo dal principio ubi commoda, ibi incommoda, la Corte conferma che l’amministrazione deve verificare se il fatto del cedente sia scaturito dall’utilizzo dei beni poi trasferiti.

Poiché l’appellante non ha dichiarato nel D.G.U.E. l’intento di avvalersi dei requisiti della cedente, occorre stabilire se i debiti contributivi siano riconducibili ai contratti acquisiti. L’istruttoria svolta non consente di affermarlo: l’estratto di ruolo e la nota dell’I.N.P.S. collocano la maggior parte del debito negli anni 2018-2020, ma l’Istituto dichiara di non avere elementi per stabilire se quei debiti derivino dall’esecuzione dei rapporti trasferiti.

Il provvedimento impugnato non contiene alcuna verifica sul punto, avendo esteso in via automatica la responsabilità. Il difetto di motivazione non è emendabile in giudizio: il potere non è vincolato e le difese processuali non possono integrare l’atto. L’amministrazione dovrà accertare il nesso in sede procedimentale, altrimenti l’appellante dovrà essere escluso. Il secondo motivo è fondato quanto all’illecito professionale: i fatti contestati sono tutti anteriori di oltre tre anni all’indizione della gara e hanno perso attualità; quanto al decreto penale, difetta la motivazione sulla tenuità del fatto e il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova. La domanda di subentro e risarcimento è respinta per incertezza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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