Conversione del permesso stagionale e obbligo di esaminare le controdeduzioni del datore (TAR Toscana n. 1601 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la verifica della capacità economica del datore di lavoro trovano fondamento nel paragrafo “C” della Circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023, che si applica anche allo straniero già inserito nel mercato del lavoro nazionale. L’Amministrazione può pertanto esaminare i dati fiscali del datore per valutarne la solidità economica ai fini assuntivi. Tuttavia, le osservazioni procedimentali del datore che contestino la lettura di quei dati in chiave di sola perdita contabile non possono restare prive di risposta. L’omessa valutazione di tali controdeduzioni integra difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, con conseguente annullamento del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Grosseto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’istanza veniva respinta con provvedimento del 12/09/2024, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato l’assenza di una capacità economica congrua del datore secondo i criteri dell’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 e del d.P.C.M. 7 luglio 2020.

Il diniego richiamava i dati delle dichiarazioni IVA, con saldi progressivamente negativi tra il 2022 e il 2023, e la perdita dichiarata dalla società datrice. Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana. In sede cautelare la domanda veniva accolta con ordinanza n. 744 del 16 dicembre 2024, nel bilanciamento degli interessi, e la causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i primi due motivi, con i quali si sosteneva l’inapplicabilità del paragrafo “C” della circolare ai lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro nazionale e l’illegittimità dell’indagine sui dati fiscali del datore. La tesi non è condivisa. Il paragrafo richiamato riguarda espressamente le ipotesi di conversione del titolo da stagionale a subordinato e attribuisce agli Ispettorati la verifica dei requisiti per la costituzione del nuovo rapporto di lavoro, dell’avvenuta assunzione al primo ingresso, della durata almeno trimestrale del rapporto e della regolarità contributiva.

Da ciò deriva che l’Amministrazione poteva legittimamente indagare i dati fiscali del datore quali elementi di verifica della sua solidità economica ai fini assuntivi. I primi due motivi sono quindi infondati.

Diversa è la sorte del terzo e del quarto motivo, che il Tribunale accoglie. Nel corso dell’istruttoria procedimentale il lavoratore aveva replicato al preavviso di rigetto, allegando una dichiarazione del legale rappresentante della società datrice. In quella sede si riconoscevano le perdite emergenti dalle dichiarazioni fiscali, ma si evidenziava la capacità dell’azienda di investire ingenti risorse, la partecipazione di una società statunitense con il 95% delle quote, il trasferimento di oltre dieci milioni di euro di capitale dal 2015 e l’immissione di nuova liquidità nella partecipata nei primi mesi del 2024.

Su queste osservazioni il provvedimento non ha preso alcuna posizione. L’Amministrazione si è fermata alla lettura meramente contabile dei saldi, senza confrontarsi con gli elementi prospettati dalla difesa. Il difetto d’istruttoria e la carenza di motivazione sono pertanto evidenti, perché la decisione finale non dà conto del contributo procedimentale offerto dalla parte.

Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della particolarità del caso esaminato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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