Silenzio sull’istanza di repressione abusi non interrotto dal verbale di accertamento (TAR Sicilia n. 1551 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di avvio dei procedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, urbanistici e ambientali, l’inerzia dell’Amministrazione non viene meno per effetto di atti di natura endoprocedimentale, quali il verbale di accertamento o la comunicazione di avvio del procedimento. A integrare l’obbligo di provvedere occorre un vero e proprio provvedimento con cui l’Amministrazione intervenga sugli illeciti, se ritenuti sussistenti, oppure esterni formalmente la volontà di non adottare provvedimenti repressivi. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inerzia, ordina alle Amministrazioni di pronunciarsi espressamente nel termine assegnato. La pronuncia conferma, altresì, che la controversia di agevole e pronta soluzione va decisa senza rinvio, in applicazione dell’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il silenzio delle Amministrazioni intimate sull’istanza con cui era stato richiesto l’avvio dei procedimenti sanzionatori in materia di illeciti edilizi, urbanistici e ambientali, nonché l’annullamento in autotutela dei provvedimenti adottati con riferimento ai presunti abusi dettagliati nella richiesta.

Il Comune si è costituito e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, assumendo di aver avviato l’iter di accertamento degli abusi. Ha poi depositato, tardivamente, il verbale di accertamento e, in seguito, la comunicazione di avvio del procedimento. La Soprintendenza non ha emanato alcun atto. Il Collegio ha disposto un rinvio con ordinanza per il pieno dispiegarsi del contraddittorio, rilevando profili di notifica a un controinteressato. Alla camera di consiglio successiva la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di rinvio formulata in una precedente camera di consiglio, non reiterata all’udienza odierna. Osserva che l’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm. preclude il rinvio delle cause salvo casi eccezionali, sicché i giudizi suscettibili di immediata definizione vanno decisi senza ritardo.

La controversia risulta di agevole e pronta soluzione. Non sussistono ragioni per attendere un eventuale provvedimento espresso del Comune, proprio perché l’assenza di tale provvedimento e la concomitante inerzia dell’Amministrazione Regionale costituiscono prova che il ricorso è tuttora fondato e procedibile.

La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione degli atti idonei a far cessare il silenzio-inadempimento. Il procedimento avviato dalla ricorrente è stato semplicemente istruito dal Comune, ma non definito. Il verbale di accertamento e la comunicazione di avvio del procedimento costituiscono atti di natura endoprocedimentale. Per il venir meno del silenzio occorre un vero e proprio provvedimento che intervenga sugli illeciti, se ritenuti sussistenti, oppure esterni formalmente la volontà di non adottare provvedimenti sanzionatori e repressivi.

La Soprintendenza non risulta aver emanato alcun atto. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’ordine, rivolto al Comune e alla Soprintendenza, di pronunciarsi espressamente sulla richiesta della società nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della particolare semplicità della controversia. Esse sono invece compensate fra la parte ricorrente e i controinteressati, estranei alla persistente inerzia delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *