Contributo unificato tardivo non integra la causa di esclusione senza accertamento definitivo (C.G.A.R.S. n. 559 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardato versamento del contributo unificato, seguito da pagamento tempestivo a fronte dell’invito della segreteria, non integra la grave violazione definitivamente accertata degli obblighi tributari rilevante quale causa di esclusione dalla gara. L’invito di pagamento assume valenza di atto definitivo solo se, decorsi i termini per l’impugnazione o per l’esecuzione, la somma non sia stata corrisposta, non legittimando altrimenti l’iscrizione a ruolo del tributo. In materia di gravi illeciti professionali, l’onere di dimostrare l’avvenuta valutazione del fatto dichiarato dal concorrente grava sulla stazione appaltante e sull’aggiudicataria, non sul ricorrente che ne deduca l’omessa considerazione. Le prescrizioni tecniche del disciplinare di gara costituiscono requisiti essenziali dell’offerta, prevalendo sul capitolato speciale in caso di contrasto, e la scheda tecnica allegata in gara ha valore qualificante, non essendo sostituibile tramite soccorso procedimentale.

Il Fatto

Un’istituzione comunale indice una procedura aperta per il servizio di refezione scolastica, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni la graduatoria vede al primo posto un operatore, seguito dal costituendo raggruppamento poi ricorrente. Due mandanti del raggruppamento impugnano l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, che rigetta il ricorso e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Le ricorrenti propongono appello. Il thema decidendum investe tre profili: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per tardivo versamento del contributo unificato, l’omessa valutazione di un grave illecito professionale e la non conformità delle attrezzature offerte alle specifiche tecniche.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 7/2024, che ha ricondotto il mancato pagamento delle sanzioni per tardivo versamento del contributo unificato alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, purché la violazione sia grave e definitivamente accertata. La definitività presuppone che l’invito di pagamento resti efficace oltre i termini di impugnazione o esecuzione, legittimando l’iscrizione a ruolo ex art. 16 d.P.R. n. 115/2002. Nel caso concreto il versamento è intervenuto entro nove giorni, con conseguente inefficacia dell’invito e difetto del requisito di definitività.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il giudizio su tre livelli: esistenza del fatto potenzialmente esclusivo, sua dichiarazione, sua valutazione da parte della stazione appaltante. Quanto all’esclusione da altra gara, il provvedimento è stato annullato dal TAR Lazio con la sentenza n. 17067/2024 e l’operatore è stato riammesso. Quanto al procedimento penale, la circostanza risulta dichiarata; manca però qualsiasi traccia della valutazione di affidabilità. Il Collegio ritiene fondata la censura e ribalta il riparto dell’onere probatorio: spettava all’amministrazione o all’aggiudicataria dimostrare l’avvenuta valutazione, non al ricorrente provare il fatto negativo.

Sul terzo motivo, il Collegio qualifica le specifiche tecniche del punto B.7 del disciplinare come elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione. Il disciplinare prevale sul capitolato speciale in caso di contrasto, ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 36/2023. La scheda tecnica allegata in gara ha valenza qualificante: da essa emerge un gas refrigerante con GWP superiore al limite. Non è ammessa sostituzione in corso di procedura, perché il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 consente chiarimenti, non modifiche dell’offerta, in ossequio alla par condicio e al principio di autoresponsabilità.

Il quarto motivo resta assorbito. Quanto alla riproposizione del ricorso incidentale con memoria non notificata, la Corte la dichiara inammissibile, richiedendosi l’appello incidentale. L’appello è accolto: annullata l’aggiudicazione, dichiarata l’inefficacia del contratto e disposta la stipula con l’appellante dall’anno scolastico 2025/2026; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *