Esclusione dalla gara per violazioni fiscali non definitivamente accertate (Cons. Stato n. 5748 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, previsto dall’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, non opera in termini generali. Esso rileva solo in relazione a fatti e circostanze che possano integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che, in assenza di violazioni gravi definitivamente accertate e di violazioni gravi non definitivamente accertate, non sussiste alcun obbligo dichiarativo, e tanto meno un obbligo presidiato dalla sanzione espulsiva. La gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate si valuta anche tenendo conto del valore dell’appalto, con la soglia fissata dall’Allegato II.10.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Sardegna la determinazione con cui la Regione ha disposto la sua esclusione da una procedura di gara per l’affidamento triennale di lavori di manutenzione su immobili dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. Con motivi aggiunti la società ha gravato anche l’aggiudicazione alla controinteressata.

Respinto il ricorso in primo grado con sentenza del TAR, la società ha proposto appello, dolendosi dell’erronea ricostruzione del quadro normativo sugli obblighi dichiarativi in materia tributaria. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in subordine, il subentro nel contratto o il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità dell’appellata, osservando che il verbale di verifica dei requisiti e le attestazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno natura endoprocedimentale. Esse si collocano all’interno del sub-procedimento culminato nell’atto espulsivo, sicché non sussisteva alcun onere di immediata impugnativa.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ricostruito la portata dell’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l’omissione o la non veridicità della comunicazione non costituisce di per sé causa di esclusione. Essa rileva unicamente in relazione a fatti che possano integrare una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95. Assume rilievo, in particolare, l’art. 98, comma 3, lett. b), che valorizza anche la negligenza nell’aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

Richiamando un proprio precedente, la Corte ha chiarito che l’informazione omessa o fuorviante, ove non destinata a influenzare il processo decisionale, non rileva di per sé quale illecito professionale, ma solo ai fini della valutazione della gravità dell’illecito riferito alle altre ipotesi del comma 3.

Quanto alle violazioni tributarie, il Collegio ha distinto le violazioni gravi definitivamente accertate (esclusione automatica, art. 94, comma 6) da quelle gravi non definitivamente accertate (esclusione non automatica, art. 95, comma 2), entrambe parametrate all’Allegato II.10. Nel caso concreto, la comunicazione di scarto dei pagamenti era stata ritualmente impugnata e poi annullata dal giudice tributario, sicché non sussistono violazioni definitive. Quanto alle violazioni non definitive, l’importo della pretesa tributaria è risultato inferiore alla soglia di gravità commisurata al valore dei lotti.

Ne è derivata l’assenza di qualsiasi obbligo dichiarativo e, quindi, l’accoglimento dell’appello. La Corte ha annullato il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione. In sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione dei concorrenti utilmente collocati. Non si è fatto luogo al subentro né al risarcimento, essendo la pretesa integralmente soddisfatta dalla riammissione. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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