Esclusione per gravi illeciti professionali e verifica dei requisiti fino all’aggiudicazione (TAR Sardegna n. 968 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fase di ammissione a una gara pubblica non esaurisce il potere di verifica dei requisiti generali: ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può escludere l’operatore in qualunque momento della procedura, sino all’aggiudicazione, anche dopo l’apertura delle offerte. L’atto di ammissione, ad esito provvisorio e instabile, non vincola l’amministrazione e non impone alcun quid pluris motivazionale quando la successiva esclusione si fondi su elementi nuovi acquisiti in sede istruttoria. Il decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 cod. proc. pen. costituisce mezzo di prova adeguato del grave illecito professionale rilevante ex art. 98, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023, sempre che la stazione appaltante dia conto delle tre condizioni previste dalla norma. Il giudizio di affidabilità è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta abnormità o contraddittorietà.
Il Fatto
Una società, capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, partecipava alla gara indetta dalla Regione autonoma della Sardegna per il servizio di vigilanza armata e portierato, articolata in dodici lotti. Dopo l’ammissione, la stazione appaltante riapriva la verifica della documentazione amministrativa e, con determinazione di dicembre 2024, escludeva la capogruppo per carenza dei requisiti di ordine generale, invitando le mandanti a estrometterla o sostituirla.
Il ricorso avverso l’esclusione veniva respinto con una sentenza di primo grado, oggetto di appello. Nel frattempo la stazione appaltante aggiudicava il servizio alle mandanti, poi annullava tale aggiudicazione per gravi illeciti professionali e assegnava il lotto a un altro operatore, collocato in posizione utile in graduatoria. La capogruppo esclusa impugnava quindi la nuova aggiudicazione, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi già censurati in sede di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso ripropone pedissequamente le doglianze già scrutinate e respinte con la precedente decisione della stessa Sezione, richiamata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amministrativo. La ricorrente si limita, in sostanza, a denunciare l’illegittimità derivata della nuova aggiudicazione per effetto della propria asseritamente illegittima estromissione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La tesi della ricorrente presuppone una cesura tra ammissione e fasi successive che il dato normativo non contempla. L’art. 96 del Codice abilita la stazione appaltante a escludere l’operatore in qualunque momento della procedura; il potere di accertare la capacità di partecipazione è immanente e non incontra preclusioni temporali o procedimentali. L’atto di ammissione ha esito provvisorio e instabile, e resta ferma la possibilità di una sua modifica mediante distinto atto amministrativo.
Nel caso concreto, il controllo iniziale si era esaurito in un esame formale della documentazione, senza disamina del contenuto. Solo nella successiva fase di verifica dei requisiti generali la stazione appaltante ha appreso del rinvio a giudizio disposto dal GUP e ha adottato il provvedimento espulsivo all’esito di un’istruttoria completa, con relazione del RUP. Non sussiste quindi né carenza procedimentale né contraddittorietà, e non è configurabile un esercizio di autotutela in senso tecnico, mancando un provvedimento conclusivo esaurito.
Anche il secondo motivo è respinto. La Regione ha compiuto il prescritto apprezzamento valutativo, dando conto delle tre condizioni richieste dall’art. 98, comma 2, lett. g): la contestazione del reato di frode nelle pubbliche forniture, l’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità per il contesto e la tipologia del servizio, la presenza di adeguati mezzi di prova. Nessun automatismo espulsivo è ravvisabile. Il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per non pretestuosità delle valutazioni.
Irrilevante è la mancata risoluzione del pregresso contratto, per l’autonomia degli apprezzamenti della stazione appaltante. Le determinazioni assunte da altre amministrazioni non costituiscono parametro di legittimità, potendo coesistere giudizi opposti senza vizio di eccesso di potere. Il rating di legalità AGCM ha finalità premiale e non esclude l’esclusione, tanto più che il provvedimento è anteriore al decreto di rinvio a giudizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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