Occupazione di fatto persistente e obbligo di provvedere tra restituzione e acquisizione (Cons. Stato n. 4050 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una occupazione illegittima di un immobile da parte della pubblica amministrazione ancora in essere, nonostante la formale restituzione dei fondi, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di porre fine alla occupazione mediante la restituzione degli stessi, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà di procedere alla loro acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La scelta tra restituzione previa rimessione in pristino e acquisizione ex art. 42-bis costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e resta riservata al merito, tendenzialmente insindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione in tale valutazione, ma deve pronunciarsi sull’azione avverso il silenzio e ordinare l’adozione di un provvedimento espresso. La natura sostanzialmente espropriativa del vincolo archeologico non impone all’amministrazione l’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 97 d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di potere rimesso alla sua discrezionalità.
Il Fatto
I proprietari di alcuni fondi agricoli siti in Cirò Marina, nel luglio 2001, durante i lavori di aratura profonda per il reimpianto di un vigneto, rinvennero reperti archeologici. La scoperta determinò la sospensione dei lavori e delle attività agricole. Seguirono plurimi decreti di occupazione temporanea di porzioni dei fondi, succedutisi dal 2002 al 2006, al fine di consentire le ricerche archeologiche.
All’esito degli scavi emersero i resti di un impianto di epoca brettia-romana. I terreni furono riconsegnati in più riprese, ma, secondo i proprietari, solo a livello formale, senza copertura degli scavi né livellatura del terreno. Con decreto ministeriale del 2010 la fattoria rinvenuta fu dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, con quantificazione del premio di rinvenimento in favore degli eredi del dante causa. Gli eredi chiesero più volte la riduzione in pristino e il risarcimento, manifestando disponibilità alla cessione volontaria o all’acquisizione. Il TAR Calabria respinse il ricorso; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto non corretto l’assunto su cui si fonda la sentenza impugnata, secondo cui la doglianza del privato riguarderebbe esclusivamente la mancata copertura degli scavi. Dal tenore degli atti la censura è più ampia e investe la perdurante occupazione di fatto dei fondi, con restituzione avvenuta solo formalmente. Tale circostanza risulta dimostrata dalla stessa nota ministeriale del 27 aprile 2017, avente natura confessoria, con cui l’amministrazione ha ammesso la persistenza dell’occupazione di fatto e considerato favorevolmente la proposta di acquisizione sanante.
Su questa base il primo motivo di appello è fondato: il TAR ha omesso di pronunciarsi sull’azione avverso il silenzio e ha respinto cumulativamente le domande con una valutazione di merito che spettava all’amministrazione. Ravvisato il vizio di omessa pronuncia, la domanda riproposta in appello è accolta.
In presenza di occupazione illegittima ancora in essere, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di porre fine alla stessa mediante restituzione, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, fatta salva la facoltà di procedere all’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis t.u. espropriazioni, ferma restando la possibilità di cessione volontaria (cfr. Ad. plen. n. 2 del 2016). Il potere di acquisizione è però discrezionale: ogni valutazione sull’opportunità resta riservata al merito amministrativo.
Per tale ragione non è accolta la censura del secondo motivo, secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto attivare i poteri espropriativi ex art. 97 d.lgs. n. 42/2004 invece di reiterare le occupazioni temporanee e apporre il vincolo. Anche la scelta tra restituzione previa rimessione in pristino e acquisizione sanante con pagamento delle indennità è valutazione di merito, avuto riguardo alla concreta conformazione dei luoghi e all’estensione del vincolo.
L’appello è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione e, in riforma della sentenza, è ordinato al Ministero della cultura di adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, un provvedimento espresso sull’istanza dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto la restituzione previa rimessione in pristino dei terreni illegittimamente occupati oppure, in alternativa, l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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