Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 3737 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo esplica efficacia di giudicato quanto all’accertamento del credito, ma il relativo accertamento non ha contenuto costitutivo del diritto: la sua funzione è di consentire il soddisfacimento della pretesa, la cui esatta dimensione discende dal titolo stesso, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo il giudice verificare la misura e la decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta provvede in via sostitutiva.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata nel settembre 2023.

L’Amministrazione non ha adempiuto, sicché il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e di condannare l’ente al pagamento delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice precisa poi che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Da ciò deriva che l’entità delle somme come calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi dovrà verificarsi l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e dalla legge di conversione, che deve intercorrere dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri con titolo nel provvedimento, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti indicati.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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