Esclusione per illecito professionale e motivazione per relationem sull’albo fornitori (Cons. Stato n. 2546 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali è legittima quando il provvedimento richiama puntualmente una o più risoluzioni contrattuali per inadempimento, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, e dia conto delle valutazioni di gravità e di inaffidabilità dell’operatore economico. A tal fine è sufficiente la motivazione per relationem al provvedimento di cancellazione dall’albo fornitori della stazione appaltante, che il provvedimento di esclusione faccia proprie. La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale ex art. 96, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023 costituisce censura autonoma e distinta dal difetto di istruttoria: ove dedotta per la prima volta in appello, è inammissibile per violazione del divieto di ius novorum.
Il Fatto
Una società operante nel settore della manutenzione stradale veniva esclusa da una gara indetta da ANAS per lavori sui tratti autostradali del GRA di Roma e sul collegamento con l’aeroporto di Fiumicino. Il provvedimento di esclusione del 1° aprile 2025 si fondava su tre risoluzioni contrattuali disposte in precedenza dalla stessa stazione appaltante per grave ritardo e grave inadempimento, nonché sulla cancellazione dall’albo fornitori di ANAS disposta il 27 marzo 2025 e fondata sulle medesime risoluzioni.
La società impugnava l’esclusione davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso ritenendo l’atto adeguatamente motivato e conforme al paradigma legale. Proponeva quindi appello, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria e, per la prima volta, la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il modello legale dell’esclusione per illecito professionale. L’art. 98, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023 configura l’illecito in presenza di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento. Il comma 6, lettera c) reputa sufficiente, a tal fine, una o più risoluzioni per inadempimento. I commi 4 e 7 impongono poi una valutazione di gravità della condotta e di inaffidabilità dell’operatore.
Nel caso concreto tutti i presupposti risultano integrati. L’atto di esclusione richiama espressamente le tre risoluzioni; il rinvio al provvedimento di cancellazione dall’albo fornitori consente di individuare le commesse interessate; lo stesso rinvio, per il tramite della motivazione per relationem, rende proprie le considerazioni sulla recente verificazione dei fatti e sullo stato di improduttività diffusa, con pregiudizio per la sicurezza dell’utenza stradale e la regolare percorrenza delle strade.
Il Collegio ritiene irrilevante che la cancellazione dall’albo sia intervenuta dopo l’ammissione alla gara e dopo la proposta di aggiudicazione. Il successivo provvedimento di esclusione si fonda infatti sulle valutazioni di gravità e inaffidabilità già contenute in quell’atto. Il primo motivo è quindi rigettato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ne rileva l’inammissibilità. Il ricorso di primo grado era incentrato sulla scarna motivazione, sull’assenza di approfondimenti istruttori e sulla mancata considerazione delle vicende contrattuali pregresse, senza alcun cenno alla violazione dell’art. 96, comma 6. L’istruttoria autonoma della pubblica amministrazione e l’istruttoria partecipata del privato sono momenti complementari ma distinti, disciplinati da norme diverse: il ricorrente che intenda dedurne la carenza deve indicare e distinguere entrambe le violazioni. La tesi difensiva del difetto di istruttoria che “contiene” la violazione del contraddittorio non è condivisa. La censura, introdotta solo in appello, travalica il thema decidendum e incorre nel divieto di ius novorum.
L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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