Accesso ai dati sanitari del lavoratore: divieti datoriali cessano col rapporto (Cons. Stato n. 2555 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I divieti di accertamento sanitario posti dall’art. 5 della legge n. 300 del 1970 e dall’art. 25, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2008 operano in funzione di protezione del lavoratore nell’ambito dello specifico rapporto di lavoro in atto e non si estendono, in via di ultrattività, dopo la cessazione del rapporto. Ne consegue che essi non precludono al datore di lavoro, divenuto ex datore, l’accesso alla documentazione sanitaria già acquisita dall’I.N.A.I.L. quando ricorrano i presupposti dell’accesso difensivo. In presenza di dati a riservatezza rafforzata l’interesse ostensivo deve essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango. La valutazione sull’inerenza del documento va compiuta in astratto, senza prognosi sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. La sopravvenuta esecuzione della sentenza di primo grado non elimina l’interesse alla decisione in vista di una eventuale domanda risarcitoria.
Il Fatto
L’appellante, già dipendente di una società, aveva ottenuto dall’I.N.A.I.L. il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui era affetta. La società, a seguito dell’aumento del premio assicurativo conseguente a quel riconoscimento, chiedeva di accedere alla documentazione sanitaria relativa alla pratica, motivando l’istanza con esigenze difensive e con l’interesse a valutare la potenzialità dei propri processi produttivi rispetto all’insorgenza di analoghi eventi in danno di altri lavoratori.
L’Istituto accoglieva l’istanza nonostante l’opposizione dell’interessata. Il ricorso proposto dalla lavoratrice al TAR Veneto veniva respinto con sentenza n. 1306/2025. La sentenza è stata appellata; la domanda cautelare è stata respinta e l’appellante ha poi rinunciato alla stessa, dichiarando l’interesse alla decisione in vista di una eventuale domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio affronta la questione dell’interesse. La rinuncia alla sospensiva e l’avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado non rendono improcedibile l’appello: in base al principio dell’Adunanza plenaria n. 8/2022, la dichiarazione di voler proporre domanda risarcitoria configura un valido interesse allo scrutinio di legittimità, sia pure a fini dichiarativi. La Corte precisa che la pretesa risarcitoria va riferita all’adozione del provvedimento ostensivo in tesi illegittimo, non alla sua esecuzione, dovuta all’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. Respinge pertanto le difese dell’Istituto.
Nel merito, la vicenda impone un confronto tra il diritto alla riservatezza sui dati sanitari e l’interesse a conoscerli, tanto a fini difensivi quanto per prevenire ulteriori fenomeni patologici. Il Collegio richiama l’orientamento che distingue i dati a riservatezza semplice, rispetto ai quali l’interesse difensivo è tendenzialmente prevalente, dai dati a riservatezza rafforzata, tra cui quelli sulla salute, per i quali occorre un bilanciamento secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango (Cons. Stato, Sez. IV, n. 10277/2022). Per i dati sensibili occorre la stretta indispensabilità della documentazione rispetto a difese determinate in uno specifico giudizio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2773/2024).
Nel caso concreto la controinteressata ha indicato un rapporto di stretta indispensabilità tra la conoscenza dei dati e, da un lato, il rapporto giuridico inciso dalla questione della dipendenza dell’infermità, dall’altro la necessità di prevenire ulteriori episodi nocivi, con fondamento nella tutela della salute dei lavoratori esposti a un processo produttivo già rivelatosi suscettibile di indurre patologie. Il bilanciamento avviene quindi tra esigenze obiettivamente sussistenti e diritti parimenti rilevanti. Quanto all’aumento del premio, sussiste un plausibile collegamento diretto tra il riconoscimento della dipendenza della patologia e l’interesse difensivo dell’impresa.
Le censure sulla concreta idoneità del dato a soddisfare l’interesse non colgono nel segno. Per costante giurisprudenza, nell’accesso difensivo la valutazione sull’esigenza e sulla pertinenza del documento va compiuta in astratto, prescindendo dalla fondatezza della pretesa sostanziale: il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale (Cons. Stato, Sez. V, n. 5025/2022). I primi due motivi sono pertanto infondati.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude che i divieti invocati abbiano carattere assoluto e ultrattivo. L’art. 8 della legge n. 300 del 1970 riguarda le opinioni politiche, religiose e sindacali e limita il proprio ambito alle fasi di assunzione e svolgimento del rapporto. L’art. 5 concerne gli accertamenti del datore sull’idoneità e sull’infermità del lavoratore dipendente e non preclude l’accesso dopo la cessazione del rapporto, tanto più che il terzo comma consente al datore di far controllare l’idoneità fisica da enti pubblici. Identiche considerazioni valgono per il segreto professionale del medico competente. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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