Ottemperanza per la Carta del docente: l’accredito tardivo non estingue l’obbligo di corrispondere interessi e rivalutazione (TAR Sardegna n. 416 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non si estingue per il solo fatto che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento della sorte capitale successivamente alla notificazione del ricorso, quando non abbia corrisposto anche gli accessori (interessi e rivalutazione) statuiti con la sentenza passata in giudicato. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato, corrispondendo la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente erogate. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della medesima Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Le spese del giudizio possono essere compensate, con obbligo dell’Amministrazione di rifondere comunque il contributo unificato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 368/2025, l’accertamento del diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle l’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 26 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.

A fronte del mancato adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di sorte capitale, ma non aveva corrisposto la maggior somma tra interessi e rivalutazione pure statuita dalla sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 26 giugno 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 7 gennaio 2026. Alla notifica aveva fatto seguito unicamente il pagamento della somma capitale, mentre era decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, ma ha ordinato al Ministero di corrispondere la maggiore somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente versate, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale, quale organo ausiliario del giudice. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che il pagamento della somma capitale era intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, pur inserendosi la controversia in un diffuso contenzioso. Il Ministero è stato tuttavia condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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