Concorrente escluso per non conformità tecnica, decisiva la verificazione in appello (C.G.A.R.S. n. 861 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche minime del capitolato può essere accertata dal giudice amministrativo d’appello mediante la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. L’esito dell’istruttoria, se ampiamente motivato, prevale sul giudizio di non conformità espresso dalla commissione tecnica in sede di gara. La valutazione tecnica dell’amministrazione non è insindacabile sul piano dell’accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto. Accertata la conformità dell’offerta, gli atti di esclusione e i successivi provvedimenti di aggiudicazione vanno annullati. Il subentro nel contratto non può essere disposto direttamente dal giudice, restando rimessa alla stazione appaltante la valutazione comparativa delle offerte economiche.
Il Fatto
Una società partecipa a una procedura ad evidenza pubblica indetta da un’azienda sanitaria provinciale per la fornitura di sistemi analitici automatizzati, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. La lex specialis fissa le caratteristiche tecniche minime di partecipazione mediante apposite schede tecniche. La commissione tecnica dichiara non conforme l’offerta della società per quattro ragioni, poi confermate in sede di autotutela e recepite dalla commissione di gara, che aggiudica al concorrente rimasto in gara.
La società impugna l’esclusione davanti al TAR Sicilia. Il primo giudice accoglie il primo e il secondo sub-motivo e respinge il terzo e il quarto. L’appellante propone impugnazione su questi ultimi, deducendo che la strumentazione offerta era in grado di misurare l’interferenza da acido ascorbico e di integrarsi con il sistema preanalitico in dotazione ai laboratori.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che, in mancanza di appello incidentale, la sentenza di primo grado è parzialmente passata in giudicato quanto al rigetto delle eccezioni in rito e all’accoglimento dei primi due sub-motivi, e quindi all’illegittimità del primo e del secondo motivo di non conformità.
L’eccezione di improcedibilità dell’appello è respinta. L’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non fanno venire meno l’interesse alla coltivazione del giudizio, perché dall’accoglimento deriva la caducazione dei provvedimenti successivi adottati dalla stazione appaltante.
Nel merito la Sezione ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., con due quesiti tecnici sulla capacità dello strumento di rilevare l’interferenza da acido ascorbico e sull’integrazione con la preanalitica in uso. Il verificatore ha accertato che il sistema offerto esegue una verifica diretta e inequivocabile dell’interferenza e che la strumentazione si integra con il sistema preanalitico dei laboratori. In conclusione ha attestato il rispetto delle caratteristiche minime del capitolato.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla relazione definitiva, che ritiene ampiamente motivata, nonostante le contestazioni dell’azienda sanitaria e della controinteressata. Risulta quindi accertato che il prodotto offerto era conforme ai requisiti tecnici minimi, a differenza di quanto affermato dalla commissione tecnica e poi dalla commissione di gara.
L’appello è accolto. In parziale riforma della sentenza, sono accolti il terzo e il quarto sub-motivo, con annullamento, nei limiti dell’interesse dell’appellante, dei verbali e delle note con cui è stata espressa la non conformità. Da tale annullamento deriva la caducazione automatica della successiva delibera di aggiudicazione e l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato. Non è invece possibile disporre direttamente il subentro, perché la valutazione delle offerte economiche resta rimessa alla commissione di gara. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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