Credito per spese di lite non contestato; termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2662 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione sia rimasta inerte e non contesti il credito vantato dal ricorrente, il giudice accerta l’inottemperanza e assegna un termine di novanta giorni per provvedere al pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. deve essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione non risulti imputabile a colpa dell’amministrazione, mentre la domanda di interessi legali, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza da ottemperare, è fondata trattandosi di debito liquido ed esigibile.
Il Fatto
Gli avvocati ricorrenti, dichiaratisi antistatari in due distinti giudizi, chiedevano l’ottemperanza alle relative sentenze di condanna del TAR Lombardia, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di spese di lite in loro favore.
L’amministrazione non aveva ottemperato nei termini di legge, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In sede di memoria, i ricorrenti dichiaravano che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento per una delle due sentenze, persistendo l’inottemperanza per l’altra.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto dell’avvenuto pagamento per una delle sentenze oggetto del ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte della domanda. Sul ricorso residuo, il giudice rileva che la sentenza non eseguita era passata in giudicato e ritualmente notificata, e che il termine di centoventi giorni era decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali.
La resistente, pur costituita, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sullo stato della procedura. Il credito, pertanto, risulta non contestato nell’an e nel quantum, e il ricorso è accolto con l’accertamento dell’inottemperanza. Al Ministero viene assegnato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale, con nomina sin d’ora del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ufficio.
La richiesta di penalità di mora è respinta per manifesta iniquità, considerato il tempo trascorso e l’esiguità delle somme. Risulta invece fondata la domanda di interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza da ottemperare sino al soddisfo, trattandosi di credito liquido ed esigibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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