Omesso preavviso di rigetto e mancata trasmissione del contratto di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1378 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione per inammissibilità di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, fondata sulla mancata trasmissione allo Sportello unico per l’immigrazione del contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente, è illegittima se adottata senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. La fattispecie di cui all’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, che configura la mancata trasmissione del contratto come causa di rifiuto o revoca del nulla osta, fa salvo il caso in cui il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. Ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione di mettere le parti a conoscenza del mancato ricevimento del contratto, al fine di consentire loro di dimostrare la non imputabilità del ritardo, e di riavviare il procedimento assegnando un preciso termine per la produzione del contratto adeguatamente sottoscritto.
Il Fatto
Un cittadino indiano, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura archiviava l’istanza per inammissibilità, rilevando che lo Sportello unico per l’immigrazione non aveva mai ricevuto copia del contratto di soggiorno, sottoscritto digitalmente dal datore di lavoro, come previsto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 394/1999. Il lavoratore, che aveva nel frattempo stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e l’illegittimità dell’archiviazione per cause a lui non imputabili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i propri precedenti secondo cui l’art. 22, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286/1998, nello stabilire che la mancata trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello unico entro quindici giorni costituisce causa di rifiuto o revoca del nulla osta, fa salva l’ipotesi in cui il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Da tale premessa deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato, che risultava motivato esclusivamente su profili formali. L’Amministrazione, prima di archiviare l’istanza, avrebbe dovuto porre le parti nelle condizioni di dimostrare che il ritardo nella trasmissione del contratto non era imputabile al lavoratore. La mancata comunicazione dei motivi ostativi integra la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non potendo l’Amministrazione escludere l’applicazione di tale istituto sulla base di una qualificazione dell’atto come archiviazione per manifesta inammissibilità.
Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e disponendo che l’Amministrazione riavvii il procedimento, assegnando alle parti un termine per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite e le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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