Silenzio-assenso escluso per la casa di riposo, serve autorizzazione espressa (TAR Molise n. 353 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di gestione di una casa di riposo per anziani ricade nella materia dell’assistenza sociale, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni e amministrata dai Comuni. Il titolo per l’esercizio di tale attività è subordinato, dalla normativa regionale, ad autorizzazione espressa, con conseguente esclusione del meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990. La tipizzazione dei regimi amministrativi operata dall’art. 5 della legge n. 124/2015 e dal D.Lgs. n. 222/2016 impedisce di invocare la regola generale del silenzio-assenso in mancanza di una previsione espressa. Il richiamo all’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 160/2010 non basta a fondare il titolo per silentium, operando quella disposizione solo nei casi in cui il regime del silenzio-assenso sia effettivamente previsto. Accertata l’assenza del titolo, l’ordine comunale di cessazione dell’attività costituisce provvedimento vincolato, con esclusione dei vizi procedimentali e applicazione della sanatoria di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, iscritta al registro degli enti del terzo settore, assume in affitto un ramo d’azienda comprensivo di un immobile adibito ad albergo, con previsione contrattuale dell’impiego come casa di riposo per anziani. Dopo il nulla osta igienico-sanitario, la società presenta al Comune due segnalazioni certificate, l’una per la manutenzione straordinaria e il cambio di destinazione d’uso, l’altra per l’autorizzazione al funzionamento come casa di riposo. Il SUAPA sospende il procedimento in attesa della definizione della pratica edilizia, sulla quale l’ufficio tecnico comunale esprime parere sfavorevole per contrasto con lo strumento urbanistico.

La società impugna tali determinazioni e il TAR Molise, con la sentenza n. 214 del 29 giugno 2024, accoglie il ricorso. Ritenendo consolidato anche il titolo autorizzatorio per silentium, la cooperativa avvia l’attività con ventuno ospiti. A seguito di un sopralluogo dei NAS, che rileva l’assenza dell’autorizzazione al funzionamento, il Sindaco adotta un’ordinanza di immediata cessazione dell’attività. Contro tale provvedimento, e contro le successive richieste istruttorie, la società propone ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente le impugnazioni. Sul piano dell’organo competente, il TAR rileva che l’art. 21 della legge regionale n. 13/2014 e l’art. 23 del Regolamento regionale n. 1/2015 attribuiscono al Comune i poteri di vigilanza e controllo, ivi compreso quello di ordinare l’immediata cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione. Poiché il Comune è privo di figure dirigenziali e il Sindaco non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 109 T.U.E.L., le funzioni dell’art. 107 T.U.E.L. restano in capo al Sindaco, in consonanza con l’art. 19 dello Statuto comunale.

Quanto alla pretesa competenza esclusiva del SUAPA, la Corte osserva che il d.P.R. n. 160/2010 non esautora le attribuzioni degli altri enti nel procedimento unico, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La Convenzione istitutiva dello sportello associato non contiene alcuna delega in materia di vigilanza e controllo, che resta quindi ai singoli Comuni.

Nel merito, il Tribunale esclude che sull’istanza si sia formato il silenzio-assenso. L’art. 20 della legge n. 241/1990 opera nei limiti della tipizzazione introdotta dall’art. 5 della legge n. 124/2015, attuata dal D.Lgs. n. 222/2016: la tabella A per le strutture ricettive prevede la SCIA unica, con applicazione dei regimi delle ulteriori attività. L’art. 19 del Regolamento regionale n. 1/2015 impone un controllo preventivo sui requisiti e prescrive il contenuto necessario del provvedimento, confermando il regime dell’autorizzazione espressa. Il d.P.R. n. 160/2010 è disciplina previgente e opera solo nei casi in cui il silenzio-assenso sia espressamente previsto.

Accertata la natura vincolata dell’ordine di chiusura, il TAR esclude la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, operando la sanatoria dell’art. 21-octies. L’assenza del titolo rende parimenti infondate le censure avverso le richieste istruttorie e resta assorbita la doglianza sulla nota dei NAS. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *