Esclusione dalle premialità idriche solo per cause tipizzate e motivate nell’atto (Cons. Stato n. 4949 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di esclusione dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato operano nei soli limiti in cui siano espressamente tipizzate dall’Autorità di regolazione e risultino dalla deliberazione che le applica. Non è ammessa l’integrazione postuma della motivazione dell’atto mediante richiamo per relationem a note endoprocedimentali, quando la fattispecie indicata nell’atto sia diversa da quella invocata in giudizio. Il ritardo nell’adempimento può assumere portata escludente solo se un termine sia stato positivizzato e ne siano state previste le conseguenze. L’effettuazione dell’adempimento in tempo utile per l’inclusione in graduatoria esclude, di per sé, la decadenza dal beneficio.

Il Fatto

La società appellata gestisce un impianto centralizzato di collettamento e depurazione delle acque reflue e opera come gestore “grossista”, rivendendo il servizio alle società che gestiscono il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Brescia.

Con la delibera n. 477/2023/R/IDR l’Autorità, all’esito del procedimento di valutazione del biennio 2020-2021, aveva inserito la società negli elenchi degli operatori esclusi dalla premialità, richiamando due fattispecie: l’omesso versamento delle componenti perequative e l’invio dei dati RQTI oltre il termine. Il TAR Lombardia, Milano, ha accolto il ricorso. L’Autorità ha proposto appello, sostenendo che l’esclusione trovava la sua reale ragione nel tardivo inoltro della predisposizione tariffaria di aggiornamento, da desumersi per relationem da una nota istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del contendere. La sola causa di esclusione ancora controversa è quella riportata nella Tavola 10 dell’Allegato A, relativa all’invio dei dati RQTI oltre il termine. Nessuna censura è stata proposta avverso il capo della sentenza che ha dichiarato illegittimo il richiamo all’omesso versamento delle componenti perequative, sicché sul punto si è formato il giudicato.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione della formula impiegata dall’Autorità. Secondo il Consiglio di Stato, alla causa di esclusione indicata non può attribuirsi senso diverso da quello fatto proprio dalle parole utilizzate, trattandosi peraltro di indicazioni standardizzate. Il tentativo di integrarne la portata attingendo per relationem a una nota endoprocedimentale costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo. Anche volendo seguire la tesi dell’Autorità e ricercare la ragione dell’esclusione nella nota istruttoria, questa menziona la mancanza dell’invio, non la sua tardività. Il ritardo, per potersi configurare, presuppone l’individuazione di un termine e la positivizzazione delle conseguenze del suo mancato rispetto. Nel caso concreto, il riscontro dell’ufficio d’ambito aveva dato atto del caricamento dell’aggiornamento tariffario pochi giorni dopo la nota, con approvazione definitiva intervenuta il 27 giugno 2023. Non si comprende, dunque, come la mancata presentazione si sia trasformata in tardiva presentazione.

La Corte esamina anche il richiamo alle premesse della delibera di avvio del procedimento e alla nota metodologica. Da tali atti si desume la rilevanza dell’inoltro dei dati tariffari quali indici di conformità della gestione alla regolazione, ma non il recepimento del termine del 30 aprile 2022 per procedervi. Quanto al metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, il termine ivi previsto è accompagnato da un meccanismo sostitutivo volto a garantirne l’acquisizione, sicché la sua violazione non può essere sanzionata de plano con la mancata ammissione ai benefici.

Il principio che il Collegio enuncia è netto: al di fuori dei casi espressamente previsti quali cause escludenti non ne possono essere introdotti di ulteriori. La soluzione risponde anche ai principi di correttezza e leale collaborazione tra le parti, di trasparenza e di par condicio, che ostano ai tentativi di eterointegrazione degli obblighi imposti e della loro tempistica. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’Autorità alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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