Il parere negativo del MIC non è ostativo alla VIA (Cons. Stato n. 2768 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo espresso dal Ministero della cultura ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 non è di per sé ostativo alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Esso confluisce nella conferenza di servizi e svolge funzione di rappresentazione degli interessi tutelati, rimanendo superabile attraverso gli strumenti di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 e all’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità procedente e decidente, deve fornire una motivazione autonoma che dia conto delle ragioni della incompatibilità e delle modifiche progettuali nel frattempo intervenute. La determinazione che si limiti ad aderire al parere culturale, senza valutare gli esiti della partecipazione procedimentale, è illegittima per difetto di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente presentava un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza rilevante e di un sistema di accumulo, da realizzarsi nella zona industriale di un comune pugliese, con opere di connessione ricadenti in più comuni limitrofi.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica adottava un decreto recante giudizio negativo di compatibilità ambientale, fondato essenzialmente sul parere sfavorevole del Ministero della cultura e sul parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR. La società impugnava davanti al TAR Puglia il decreto e gli atti presupposti, deducendo violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 42/2004, dei principi in materia di fonti rinnovabili, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle previsioni del PPTR per l’ambito paesaggistico interessato. Il TAR respingeva il ricorso, compensando le spese. Proponeva appello la società, contestando la sentenza per aver recepito acriticamente il parere culturale e per non aver considerato la rinuncia alle opere interferenti con un bene archeologico vincolato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate, nei limiti illustrati, le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento conclusivo. Il MASE, dopo aver richiamato i pareri acquisiti, aveva basato la propria decisione essenzialmente sull’osservazione del MIC circa la perdita di valore storico-culturale del bene archeologico e sulla conseguente inconciliabilità del progetto con la tutela del paesaggio.

La Corte rileva che il parere del Ministero della cultura era tardivo, circostanza riconosciuta anche dal giudice di primo grado. Nel corso del procedimento la società aveva rinunciato a tutte le opere interferenti con il bene vincolato, riformulando la proposta progettuale, e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole. Tali elementi rendevano la motivazione del decreto inidonea a sostenere la valutazione di assoluta inconciliabilità dell’opera con i valori del territorio.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui l’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 va letto sistematicamente con il comma 1 e con l’art. 25 del medesimo Codice, che opera un rinvio dinamico alla disciplina della conferenza di servizi e alle ipotesi di dissenso. Viene in rilievo l’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, che consente allamministrazione dissenziente di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione conclusiva.

La Corte richiama anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il parere negativo opposto da una delle amministrazioni partecipanti non impedisce la prosecuzione del procedimento, ma rappresenta gli interessi dell’ente e resta rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità decidente. Ne deriva che anche il parere negativo del Ministero della cultura non è direttamente ostativo.

Il MASE, pertanto, avrebbe dovuto aggiornare la propria valutazione alle modifiche progettuali, esporre con chiarezza gli elementi che lo inducevano al giudizio sfavorevole e, eventualmente, attivare gli strumenti di superamento del dissenso. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato, fermo il potere-dovere dell’amministrazione di provvedere nuovamente. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *