Sgombero per inagibilità igienico-sanitaria e poteri urgenti del Sindaco (TAR Sicilia n. 1380 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco, nell’adottare un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità e dell’igiene, non è tenuto ad adottare atti propedeutici né a esperire la comunicazione di avvio del procedimento quando la situazione imponga l’urgenza di provvedere. Il provvedimento è congruamente motivato se esplicita le ragioni igienico-sanitarie che giustificano la dichiarazione di inagibilità e lo sgombero. La legittimità del titolo edilizio e l’epoca di costruzione dell’immobile sono irrilevanti rispetto alle esigenze di salubrità. La censura che investe il merito amministrativo, priva di allegazioni probatorie, è inammissibile per genericità.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato un’ordinanza sindacale con cui, all’esito di un esposto e di sopralluoghi dell’ufficio di igiene pubblica, il Comune ha dichiarato l’inagibilità di un appartamento al piano terra e ne ha disposto lo sgombero e la messa in sicurezza per ragioni di pubblica incolumità. L’immobile, secondo l’amministrazione, era privo di bagno e cucina, occupato da materiale vario e da animali da cortile, in condizioni di precarietà strutturale e igienica. I proprietari hanno contestato l’assenza di atti propedeutici, la mancata comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e la non conformità all’interesse pubblico, rappresentando che l’abitazione era dotata di servizi e in buono stato.

Nel corso del giudizio, dopo l’interruzione per il decesso di uno dei ricorrenti e la riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere assumendo di avere eseguito gli interventi richiesti. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, ha disposto ulteriore ispezione, dalla quale è emersa la persistenza della precarietà, in particolare della copertura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo dall’assenza di norme che impongano atti propedeutici all’ordinanza di sgombero, specie quando la situazione impone l’urgenza di provvedere. Per la stessa ragione è ritenuta comprensibilmente omessa la comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi considerare che, per le obiettive condizioni di precarietà, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Sul piano motivazionale, il provvedimento è giudicato congruo e adeguato, avendo l’amministrazione chiarito le ragioni di natura igienico-sanitaria poste a fondamento della dichiarazione di inagibilità. Il Collegio rileva che gli interessati non hanno fornito prova della presenza di cucina, servizi e acqua corrente, né del buono stato di manutenzione, e che tali asserzioni contrastano con le risultanze documentali acquisite.

Il rilievo sull’epoca di costruzione non è conducente, poiché anche gli immobili di antica realizzazione devono essere mantenuti in condizioni igienico-sanitarie non pregiudizievoli. Parimenti irrilevante è la sussistenza di un legittimo titolo edilizio, avendo l’amministrazione agito per esigenze diverse, di carattere sanitario. La presenza di galline e colombe è valutata come gravemente pregiudizievole, quali potenziali veicoli di infezioni.

La censura sulla non conformità all’interesse pubblico è dichiarata inammissibile per genericità, in quanto investe il merito amministrativo. Sprovvista di prova è inoltre l’affermazione sul preteso intento discriminatorio di terzi acquirenti, così come l’argomento del trauma da sradicamento, recessivo rispetto alle prioritarie esigenze sanitarie. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *