Gravi motivi di salute e trasferimento universitario: sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 1252 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 1, del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 attribuisce al Rettore un potere amministrativo extra ordinem, connotato da elevata discrezionalità, per accordare il trasferimento dello studente in corso di studi in presenza di gravi motivi. Sono riconducibili a tale categoria le ragioni connesse allo stato di salute dell’istante, purché in concreto idonee, per oggettività e gravità, a compromettere il proficuo svolgimento della carriera universitaria. La disposizione non è incompatibile con la normativa sui corsi a numero programmato di cui alla legge n. 264/1999: le esigenze di programmazione recedono dinanzi alla superiore esigenza di garantire allo studente già ammesso una fruizione autentica del diritto allo studio, quando il suo pieno godimento risulti vulnerato da oggettive e gravi ragioni di salute. Dinanzi a un provvedimento fondato su un giudizio di natura medico-legale, espressione di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo esercita il sindacato ab externo sotto il profilo della congruità, sufficienza, ragionevolezza, logicità e completezza degli elementi tecnico-scientifici posti a base dello stesso.

Il Fatto

Il ricorrente, studente di medicina e chirurgia iscritto presso un ateneo spagnolo, presentava all’Università del Salento domanda di trasferimento per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, allegando la documentazione relativa a un disturbo d’ansia generalizzata e a una fibrillazione atriale parossistica. Il Presidente del Consiglio Didattico rigettava l’istanza. Il provvedimento veniva poi ratificato dal Rettore con decreto del 5.4.2023, confermandone il contenuto.

Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, prima con il ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti. La Sezione, in sede cautelare, con ordinanza n. 241/2023 sospendeva l’atto e imponeva all’Amministrazione l’obbligo di riesame della sussistenza dei gravi motivi, tenuto conto dello stato di salute documentato. In esecuzione, l’Ateneo adottava il decreto rettorale prot. n. 187086 del 5.10.2023, che respingeva nuovamente l’istanza sulla base del parere dell’esperto incaricato. Avverso tale atto il ricorrente proponeva secondi motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti. Il decreto rettorale di ratifica risulta superato dal provvedimento del 5.10.2023, adottato all’esito di nuova istruttoria e di nuova ponderazione degli interessi. Richiamando un orientamento consolidato, il Tribunale riafferma che l’adozione di un atto non meramente confermativo, espressione di una nuova funzione amministrativa, trasferisce l’interesse del ricorrente sul nuovo provvedimento, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti sostituiti.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le coordinate normative e giurisprudenziali. L’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 è tuttora vigente e attribuisce un potere ampiamente discrezionale. Le esigenze del numero programmato, riconducibili all’art. 4 della legge n. 264/1999, possono risultare recessive rispetto alla tutela effettiva del diritto allo studio, ove il godimento sia vulnerato da gravi ragioni di salute. Il thema decidendum si concentra sulla idoneità delle patologie documentate a integrare i gravi motivi.

Il Tribunale precisa i limiti del proprio sindacato. Pur trattandosi di valutazione connotata da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può verificarne ab externo la congruità, la sufficienza e la completezza. Su questa base il Collegio valorizza la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e affidata alla Commissione medico-legale presso l’INPS di Lecce, integrata da uno psicologo.

La relazione di verificazione conclude che le patologie, per tipologia ed entità, sono trattabili tanto in Italia quanto all’Estero e risultano compatibili con la frequenza del corso di laurea all’estero. Tali conclusioni, fondate su specifici dati scientifici, sono ritenute immuni da irragionevolezza e idonee a confutare le perizie di parte. La scelta dell’Amministrazione risulta così adottata all’esito di un iter logico congruamente motivato, non affetto dai denunciati profili di eccesso di potere. Il secondo atto di motivi aggiunti è pertanto respinto; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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