Ottemperanza per il beneficio economico della carta docenti: obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Marche n. 832 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Qualora l’Amministrazione non provi di aver dato esecuzione al giudicato, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro il successivo termine stabilito.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici di riferimento.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse eseguito spontaneamente il giudicato, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, con nomina di un commissario ad acta e condanna al pagamento di una somma a titolo di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendolo ammissibile in quanto, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite un funzionario delegato.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendo sufficiente la sola nomina del commissario ad acta quale strumento acceleratorio. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge, valorizzando il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025 in tema di spese nel giudizio di ottemperanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.