Esecuzione del decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 23 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, con la conseguenza che il relativo inadempimento è azionabile nel giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo e nomina commissario ad acta. All’organo delegato non è dovuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello aveva accolto il ricorso ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il decreto era stato notificato all’amministrazione e non opposto, divenendo definitivo.

Il Ministero non dava esecuzione al titolo. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, previa declaratoria dell’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non opposto nei termini. Sussiste pertanto il presupposto per l’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo.

Il Tribunale verifica poi il rispetto delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo l’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Sono infine decorsi sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia intervenuto.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.

Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per instaurare l’ottemperanza e del contributo unificato, se corrisposto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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