Formazione tacita del titolo abilitativo e insussistenza di vincoli paesaggistici non dichiarati (TAR Abruzzo n. 506 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedura abilitativa semplificata per impianti a fonti rinnovabili, decorsi trenta giorni dalla presentazione del progetto o, in caso di annullamento giurisdizionale del diniego, dalla rinnovazione dell’esercizio del potere senza l’adozione di un provvedimento espresso, il titolo abilitativo si intende perfezionato per silentium, con conseguente illegittimità del sopravvenuto diniego. La previsione di uno strumento urbanistico comunale che qualifichi un immobile come di interesse storico non è idonea a costituire il vincolo paesaggistico, che richiede la dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata ai sensi degli articoli 138-141 del d.lgs. n. 42/2004, avente natura costitutiva. Le regole urbanistiche locali non possono imporre condizioni, distanze o automatismi escludenti che comprimano il principio della massima diffusione degli impianti FER.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 990 kWp. Il Comune dichiarava l’improcedibilità della PAS per la ritenuta inidoneità urbanistica dell’area, ma il provvedimento veniva annullato dal TAR con sentenza n. 536 del 28.11.2025, che rimetteva all’Amministrazione la valutazione di compatibilità del progetto con il regime delle zone agricole.
In sede di rinnovazione del potere, il Comune dichiarava nuovamente l’improcedibilità, ravvisando una sopravvenuta causa ostativa nella circostanza che l’area ricadesse nella fascia di rispetto di 500 metri dal “Villino Parere”, immobile qualificato dall’articolo 27 delle NTA del PRG come di interesse storico e, per questo, asseritamente sottoposto a tutela paesaggistica. La società proponeva istanza di riesame, documentando l’insussistenza di vincoli, ma il Comune confermava il diniego. La società impugnava entrambi gli atti, deducendo la formazione tacita del titolo e l’erroneità del presupposto.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, osservando come essa fosse ancorata a un profilo ostativo già rilevabile nella fase istruttoria del procedimento annullato e, pertanto, non più utilizzabile in sede di rinnovazione dell’esercizio del potere, anche in ragione della preclusione procedimentale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Nel merito, il Collegio accoglie il primo motivo, rilevando che il provvedimento di diniego è stato comunicato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 8, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 190/2024 entro il quale il Comune avrebbe dovuto riesaminare il progetto secondo l’effetto conformativo della sentenza di annullamento. Il mancato esercizio del potere inibitorio nei termini ha determinato la formazione tacita del titolo abilitativo, con conseguente illegittimità del sopravvenuto diniego espresso.
Il TAR ritiene fondato anche il secondo motivo, escludendo che la causa ostativa possa qualificarsi come sopravvenuta, essendo stata introdotta da una legge regionale già vigente alla data della prima determinazione di improcedibilità. Nel merito, il Collegio osserva che il “Villino Parere” non è mai stato oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004, né della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 140 e 141 del medesimo Codice, necessaria per l’imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b).
La qualificazione contenuta nelle NTA del PRG resta confinata nell’ambito del potere pianificatorio comunale e non può sostituire la dichiarazione di notevole interesse pubblico, che ha natura costitutiva del vincolo ed è attribuita alla competenza concorrente di Ministero della Cultura e Regioni. In assenza del vincolo, non si configura la causa ostativa di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 8/2025. Il TAR aggiunge che la pianificazione urbanistica comunale non può comprimere l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER, né imporre condizioni, distanze o automatismi escludenti ulteriori rispetto alla legge, in applicazione del principio euro-unitario della massima diffusione degli impianti FER e dei principi fondamentali statali in materia energetica.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe le ulteriori censure, proposte in via subordinata. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite e compensazione nei confronti del Ministero della Cultura.
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Nota della Redazione
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