Dissesto comunale e inammissibilità del giudizio di ottemperanza per crediti risalenti (TAR Toscana n. 22 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di un ente locale dichiarato in dissesto finanziario è inammissibile quando il credito trae la propria fonte da un atto o fatto di gestione anteriore alla dichiarazione di dissesto, ancorché liquidato in epoca successiva. In tale ipotesi opera il divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, comprensivo del rimedio dell’ottemperanza, e il soddisfacimento del credito può avvenire esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria. Il riparto di competenze tra gestione straordinaria e gestione ordinaria si determina in base all’epoca del fatto generatore dell’obbligazione, non a quella di maturazione del singolo debito.

Il Fatto

Il Comune intimato era divenuto socio dell’Associazione ricorrente in forza di una deliberazione consiliare risalente al 1998, assumendo gli obblighi statutari e il conseguente pagamento delle quote associative annuali. Con sentenza n. 1044/2023, pubblicata il 24 novembre 2023, il Tribunale di Siena ha accertato il mancato pagamento delle quote per gli anni dal 2017 al 2022 e ha condannato il Comune al versamento di € 15.939,80, oltre interessi legali dalla messa in mora, e delle spese di lite.

L’Associazione ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna al pagamento di € 15.119,78, di cui € 10.693,20 per le quote 2019-2022 ed € 4.426,58 per le spese, oltre interessi. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il Collegio ha assegnato termine alle parti per controdedurre sul possibile profilo di inammissibilità derivante dallo stato di dissesto dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di dissesto finanziario degli enti locali. L’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce all’organo straordinario di liquidazione competenza sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato; l’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004 ha chiarito che rientrano nella fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione anteriori, pur se accertati successivamente.

Richiamata l’Adunanza plenaria n. 15 del 5 agosto 2020, il Collegio sottolinea che nella competenza dell’organo straordinario rientrano non solo le poste già contabilizzate, ma tutte le obbligazioni che costituiscano conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi. La ratio della disciplina risiede nella creazione di una massa separata: solo attraendo tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio si preserva la gestione delle funzioni ordinarie dell’ente.

La Corte richiama poi l’Adunanza plenaria n. 1 del 12 gennaio 2022, secondo cui consentire l’esecuzione diretta di debiti riferibili a fatti antecedenti frustrerebbe lo scopo della gestione liquidatoria e pregiudicherebbe le funzioni fondamentali del Comune in stato di insolvenza. Ne deriva che il credito, per quanto liquidato dopo la dichiarazione di dissesto, se trae fonte da obbligazioni sorte in virtù di contratti stipulati in data antecedente va soddisfatto in forma concorsuale, in applicazione del principio di par condicio creditorum (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2452 del 17 aprile 2020).

Nel caso concreto il credito portato dalla sentenza del Tribunale di Siena origina dall’unica adesione del Comune all’Associazione, disposta con deliberazione consiliare del 1998, dunque in epoca anteriore alla dichiarazione di dissesto intervenuta il 22 agosto 2019. Esso può pertanto essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, operando il divieto dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il Collegio respinge la tesi della ricorrente secondo cui le quote maturate dopo il dissesto rientrerebbero nella gestione ordinaria, perché essa introduce un elemento di incertezza nel riparto di competenze e apre la strada a condotte elusive della disciplina, in contrasto con l’interesse pubblico alla salvaguardia delle funzioni fondamentali (cfr. C.G.A.R.S. n. 416 del 12 giugno 2023). Il ricorso è quindi inammissibile; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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