Esecuzione giudicato su bonus Carta Docente e poteri commissario ad acta (TAR Sicilia n. 131 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione scolastica al pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015 va eseguito con l’ordinanza di ottemperanza emessa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’azione è proponibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede sull’istanza di parte senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 255/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero il pagamento, a titolo di bonus Carta del Docente, della somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022.

Secondo la ricorrente, l’amministrazione non ha dato attuazione al titolo. Il ricorso è stato proposto anche per ottenere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato il 17.11.2023, come attestato in atti.

Il Tribunale esamina poi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente il 2.12.2023. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 23 luglio 2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Accertati giudicato, notifica e decorso del termine dilatorio, il ricorso è dichiarato fondato. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento mediante il pagamento delle somme indicate, nei limiti precisati in ricorso, con gli accessori computati ai sensi di legge.

Il pagamento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine, l’amministrazione non abbia adempiuto, e adottare ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il tutto senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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