Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3712 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, disapplicando le disposizioni limitative della legge n. 107/2015, è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina fin da subito il commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che accoglieva il suo ricorso e, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, accertava il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 21 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notifica e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito alla decisione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la sentenza n. 218/2025 del Tribunale di Lodi era stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 21 maggio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria. Il ricorso era stato ritualmente notificato e il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, risultava inutilmente decorso.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti come indicato nella decisione ottemperanda.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, avrà 60 giorni per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 800,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La misura della liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, sul rilievo della giurisprudenza richiamata.
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Nota della Redazione
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