Rettifica del disciplinare e rinuncia alla sospensiva: il TAR prende atto e fissa il merito (TAR Abruzzo n. 36 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, motivata dall’avvenuta rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla fase incidentale. In tal caso, il giudice prende atto della rinuncia e, valutata la satisfattività della misura autotutela, fissa l’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso, compensando le spese della fase cautelare. La scelta del ricorrente di abbinare la domanda cautelare al merito, rinunciando alla sospensiva, non preclude la proposizione di motivi aggiunti avverso le nuove determinazioni.
Il Fatto
Una società, in qualità di ricorrente, impugnava gli atti di una procedura aperta, di rilevanza comunitaria, indetta per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la costruzione di un nuovo presidio ospedaliero. La contestazione verteva, in particolare, sul par. 20.1 del disciplinare di gara, dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, e sul criterio C) denominato “Criterio di territorialità”, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a cinque punti per i raggruppamenti con sede legale nella Regione Abruzzo da almeno tre anni.
La ricorrente, ritenendo lesivo tale criterio, proponeva ricorso con domanda cautelare volta alla sospensione dell’efficacia degli atti di gara. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante adottava una determinazione di rettifica del disciplinare. A fronte di tale iniziativa, la difesa della ricorrente dichiarava di voler precisare la domanda cautelare, rinunciando alla sospensiva e abbinandola al merito, al fine di valutare la satisfattività della rettifica intervenuta o, in alternativa, la necessità di proporre motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha esaminato la dichiarazione presentata dalla difesa della parte ricorrente, con la quale si dava atto dell’avvenuta rettifica del disciplinare da parte dell’Agenzia Regionale per la Committenza. Il tribunale ha rilevato che la scelta processuale del ricorrente era quella di rinunciare alla domanda di sospensione, in considerazione dell’intervenuta modifica normativa della lex specialis, e di richiedere l’abbinamento della domanda cautelare al merito.
Il Collegio, considerata la natura satisfattiva dell’intervento rettificativo disposto dalla stazione appaltante, ha ritenuto di dover dare atto della rinuncia all’istanza incidentale. Tale determinazione si fonda sul principio per cui, quando il provvedimento impugnato viene modificato in via di autotutela, la parte che ne trae beneficio può valutare la cessazione dell’interesse alla tutela urgente, rimettendo la definizione della controversia alla fase di merito.
Conseguentemente, il tribunale ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, non ravvisando i presupposti per una condanna, e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. Il provvedimento, quindi, non entra nel merito della legittimità del criterio di territorialità, ma si limita a regolare il prosieguo del giudizio, lasciando impregiudicata ogni questione relativa al thema decidendum, ivi incluse quelle che potranno emergere da eventuali motivi aggiunti.
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Nota della Redazione
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