Parere paesaggistico negativo e sindacato sulla discrezionalità tecnica della Soprintendenza (Cons. Stato n. 4561 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato alla Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, perché implica l’applicazione di cognizioni specialistiche proprie della storia, delle scienze ambientali, dell’arte e dell’architettura, caratterizzate da ampi margini di opinabilità. Tale apprezzamento è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, oltre che della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche. La motivazione del parere sfavorevole non è generica quando descrive in modo preciso l’incongruenza dei manufatti rispetto al contesto vincolato, la loro fuori scala e la loro visibilità dai prospetti panoramici. Il preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria, in mancanza di un provvedimento conclusivo del procedimento, costituisce atto endoprocedimentale non lesivo e la sua impugnazione è inammissibile. I profili urbanistici ed edilizi restano distinti da quelli paesaggistici affidati alla Soprintendenza.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile a destinazione ricettiva, sito nel centro storico di un comune costiero ligure, aveva realizzato sulla copertura piana dell’edificio una struttura metallica con tenda ombreggiante, un motore del condizionatore e tre lampioni a stelo. Chiedeva l’accertamento di compatibilità paesaggistica per il mantenimento in sanatoria delle opere.
La Soprintendenza rendeva parere negativo nel settembre 2013; il Comune inviava preavviso di diniego nell’agosto 2013 e non adottava alcun provvedimento conclusivo. La proprietaria impugnava gli atti dinanzi al TAR Liguria, che con sentenza n. 833/2023 dichiarava in parte inammissibile il ricorso e lo respingeva nel resto. Proponeva appello con cinque motivi, lamentando la qualificazione del preavviso quale atto endoprocedimentale e la genericità del parere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la declaratoria di inammissibilità relativa al preavviso di rigetto comunale. L’atto è endoprocedimentale, in sé non lesivo della posizione soggettiva dell’appellante, in mancanza di un provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza di sanatoria.
Nel merito, i giudici ricostruiscono le caratteristiche concrete delle opere: una pergola metallica di circa 23 mq, tre corpi illuminanti sferici e un macchinario di condizionamento, collocati sulla sommità di un edificio in posizione rialzata e panoramica, in zona A sottoposta a plurimo vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 24 aprile 1985, dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e delle NTA del PRG. La Soprintendenza ha valutato l’interazione complessiva tra i manufatti e il bene vincolato, giudicandoli incongrui, realizzati con materiale industriale estraneo al contesto e fuori scala rispetto alle costruzioni del centro storico.
Il Collegio esclude che la struttura sia qualificabile come pergolato in senso proprio, non essendo predisposta al sostegno di piante rampicanti ma destinata alla copertura del vano-colazioni, con esigenze non temporanee né precarie. Richiama quindi la costante giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato Sez. IV n. 3892 del 2023 e Sez. VI n. 6515 del 2024 — sul perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia paesaggistica.
Respinte anche le censure sull’asserito travalicamento delle competenze della Soprintendenza e sull’invasione delle attribuzioni comunali: i profili urbanistici ed edilizi, contemplati nel PRG e nel regolamento edilizio, restano distinti da quelli propriamente paesaggistici. Quanto al contraddittorio procedimentale, le osservazioni della ricorrente risultano esaminate ma insufficienti a dimostrare la compatibilità delle opere; l’omesso riferimento al PTCP nel provvedimento finale è giudicato ininfluente sulla legittimità del parere.
L’appello è integralmente respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune e del Ministero della cultura, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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