Ottemperanza al giudicato e carta del docente (TAR Liguria n. 1219 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione all’emissione della carta del docente, accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l’assenza di contestazioni nel merito fondano l’accoglimento. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta e, su richiesta di parte, per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Le ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 8 gennaio 2025 n. 7. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare alle docenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento a plurime annualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Ministero si costituisce in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 5 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la domanda come ricorso per ottemperanza e ne verifica i presupposti. Due gli elementi decisivi: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’esecuzione si attua mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti, l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.

Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario provvederà, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è dunque accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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